DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1978, n. 650
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge il Governo e' autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi;
Sentita la giunta regionale della regione autonomia Friuli-Venezia Giulia;
Vista la lettera in data 14 luglio 1978 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale viene chiesto il parere alla commissione parlamentare per l'attuazione degli accordi italo-jugoslavi di Osimo;
Considerato che la predetta commissione non si e' espressa nel termine prescritto e quindi si prescinde dal parere ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della citata legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:
Art. 1
E' autorizzata la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcano, in comune di Gorizia. L'opera dovra' essere realizzata assicurando una disponibilita' di acqua per uso irriguo di circa 23 mc/sec. nel territorio italiano. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera' alla realizzazione dell'opera mediante affidamento ad una impresa o consorzio di imprese che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo citato nelle premesse, debbono essere autorizzati, su raccomandazione del Ministero degli affari esteri, ad eseguire i lavori in joint venture con una impresa o piu' imprese jugoslave. Apposita convenzione sara' stipulata ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici per l'affidamento di cui al precedente terzo comma.
Art. 2
Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1980.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 9
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