DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 676
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: L'art. 212, relativo alla scuola diretta a fini speciali per ortottiste, che muta la denominazione in quella di "ortottisti-assistenti di oftalmologia", e' soppresso e sostituito dai seguenti, con conseguente spostamento dei successivi articoli. Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia Art. 212. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Trieste una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Universita'. Art. 213. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni. Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910, dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Art. 214. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva. Art. 215. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di quattro per anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del 2° e 3° anno. I ripetenti ed i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero. Art. 216. - Il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola. Art. 217. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza e' obbligatoria. Art. 218. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare, della visione binoculare; ottica fisica e fisiopatologica; ortottica I; psicologia infantile. 2° Anno: elementi di patologia oculare; elementi di farmacologia oculare; elementi di neuroftalmologia; nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; ortottica II. 3° Anno: tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contrattologia, adattometria, perimetria, senso cromatico); tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; EGR, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia); ortottica III; nozioni di riabilitazione, senso motorio nell'eta' infantile; legislazione sanitaria. Art. 219. - L'intero corso di studi e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 220. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "ripetenti". Art. 221. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche. Art. 222. - Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica, stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 223. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda autunnale nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico. Art. 224. - Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti. Art. 225. - Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate: Anni 1° Anno successivi tassa di immatricolazione .................. 1.500 - tassa annuale di iscrizione ................ 18.000 18.000 costo libretto d'iscrizione ................ 1.500 - soprattassa annuale per esami di profitto .. 7.000 7.000 contributo opere sportive ed assistenziali . 1.000 1.000 prestazioni di segreteria .................. 4.000 4.000 contributo di riscaldamento ................ 3.000 3.000 soprattassa esame di diploma ............... - 3.000 ------ ------ 36.000 36.000 Art. 226. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni e contributi di enti pubblici o privati. Scuola a fini speciali (norma transitoria) Scuola per ortottisti-assistenti in oftalmologia Sono ammessi al 3° anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottisti ai sensi dello art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purche' abbiano esercitato con continuita' una attivita' professionale adeguata e documentata.
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1978
Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 369
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