DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. 677
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1933, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 189 - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
chimica delle sostanze naturali;
endocrinologia;
neurochimica.
Art. 191 - il primo comma del su indicato articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso.
L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame al termine di ogni anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1978 Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 370
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1933, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 189 - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: chimica delle sostanze naturali; endocrinologia; neurochimica. Art. 191 - il primo comma del su indicato articolo e' soppresso e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame al termine di ogni anno di corso".
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1978
Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 370
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.