LEGGE 18 ottobre 1978, n. 681

Type Legge
Publication 1978-10-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 55 della convenzione stessa.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca, Desiderando stabilire le regole applicabili nelle relazioni consolari fra i due Stati e svilupparle in uno spirito di amicizia e di collaborazione, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno a tal fine designato come Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana: dr. Francesco Cattanei, Sottosegretario agli Affari esteri; Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca: dr. Dusan Spacil, Vice Ministro degli Affari esteri. I quali dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come e' precisato qui di seguito: a) l'espressione "Ufficio consolare" designa ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'Ufficio consolare" designa ogni persona incaricata dallo Stato inviante di agire in tale qualita'; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona ivi compreso il capo dell'Ufficio consolare, incaricato, in tale qualita', dell'esercizio di funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; g) l'espressione "membri dell'Ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari oltre che il capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; j) l'espressione "membri della famiglia" designa i parenti prossimi, delle persone di cui si tratta, che vivono nel domicilio ed a carico di queste ultime; k) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici e le parti di edifici ed il terreno relativo utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario; l) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale della cifra, gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. Un Ufficio consolare non puo' essere aperto nel territorio dello Stato di residenza se non con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la classe e la circoscrizione sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche non possono essere apportate dallo Stato di invio alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione se non con l'assenso dello Stato di residenza. 4. Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza e' ugualmente richiesto per l'apertura di un Ufficio facente parte di un consolato gia' esistente, al di fuori della sede di questo ultimo.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. Il capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio della sua funzione ad una autorizzazione dello Stato di residenza, concessa nella forma di un exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti. 2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare. 3. Lo Stato che rifiuta di concedere un exequatur non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi del suo rifiuto. 4. In attesa della concessione dell'exequatur, il capo dell'Ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1. Se il capo dell'Ufficio consolare e' impedito per una ragione qualunque nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato d'invio puo' incaricare delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare un funzionario consolare di quella sede o di un altro Ufficio consolare o un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica; il nome di questa persona sara' comunicato preventivamente al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare godra' dei diritti, privilegi, immunita' previsti dalla presente Convenzione per il capo dell'Ufficio consolare. 3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza venga nominato reggente temporaneo dallo Stato d'invio, alle condizioni previste al paragrafo I del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e immunita' diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Non appena il capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informera' immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e prendera' le misure necessarie affinche' egli possa esercitare i compiti inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 I funzionari consolari debbono avere la cittadinanza dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. Lo Stato di residenza puo', in ogni momento e senza dover comunicare i motivi della propria decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare e' "persona non grata" o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato d'invio richiamera' la persona in questione e porra' fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata membro di un Ufficio consolare giunga nel proprio territorio, lo Stato di invio deve ritirarne la nomina. 2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole gli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo I del presente articolo, lo Stato di residenza puo', secondo i casi, ritirare l'exequatur alla persona in questione ovvero cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. Al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza sono notificati per iscritto: a) la nomina dei membri di un Ufficio consolare, il loro arrivo dopo la nomina all'Ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonche' ogni altra modificazione relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare, b) l'arrivo e la partenza definitivi di una persona della famiglia di un membro di un Ufficio consolare e, se e' il caso, il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della famiglia, c) l'arrivo e la partenza definitivi dei membri del personale privato e, se e' il caso, la fine del loro servizio, d) l'assunzione ed il licenziamento delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'Ufficio consolare o in quanto membri del personale privato. 2. L'arrivo e le partenze definitivi devono formare oggetto di una notifica preventiva in un termine ragionevole.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Le funzioni di un membro di un Ufficio consolare hanno termine in particolare a seguito: a) della notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare, b) del ritiro dell'exequatur, c) della notifica dallo Stato di residenza allo Stato di invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 1. Lo Stato di residenza concede ogni facilitazione per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e dei funzionari ed impiegati consolari. Esso adotta le disposizioni necessarie affinche' l'Ufficio consolare ed i funzionari ed impiegati consolari godano dei diritti, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari col rispetto che e' loro dovuto e adottera' tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare la loro protezione, la loro liberta' e dignita'.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato di invio puo' essere esposta e lo stemma dello Stato apposto sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla porta di ingresso nonche' sulla residenza del capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi ultimi sono utilizzati per le necessita' del servizio. 3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, si terra' conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 1. Lo Stato di residenza deve sia facilitare nell'ambito delle sue leggi e regolamenti l'acquisto nel suo territorio da parte dello Stato di invio dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia aiutare lo Stato di invio a procurarsi i locali in un'altra maniera. 2. Esso deve egualmente, se e' necessario, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere abitazioni convenienti per i suoi membri.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 1. I funzionari ed impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. 2. Tuttavia tale esenzione non si estende alle responsabilita' che derivano ai funzionari e impiegati consolari dall'inadempimento di un contratto o da atti dannosi causati da un veicolo, una nave o un aereo.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 1. Nel caso in cui il funzionario consolare sia sottoposto a procedimento penale, esso deve essere trattato con i riguardi dovuti alla sua posizione ufficiale ed in maniera di ostacolare il meno possibile l'esercizio delle sue funzioni. 2. Il funzionario consolare non puo' essere posto in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei casi in cui il reato di cui e' incolpato sia punibile con una pena non inferiore, nel massimo, a cinque anni di privazione della liberta' e che sia di natura dolosa. L'ordine che priva il funzionario consolare della sua liberta' personale deve essere emesso, in ogni caso, dall'autorita' giudiziaria ordinaria. 3. Se il funzionario o l'impiegato consolare e' sottoposto a procedimento penale o posto in stato di arresto o di detenzione preventiva, l'autorita' competente deve informare immediatamente il capo dell'Ufficio consolare dello Stato di invio. Se quest'ultimo e' esso stesso oggetto di una delle predette misure lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per la via diplomatica. Le procedure relative devono essere condotte e concluse il piu' rapidamente possibile. 4. L'esito di ogni procedura penale relativa ad un funzionario o impiegato consolare dello Stato di invio deve essere immediatamente comunicato all'Ufficio consolare dall'autorita' competente. Tuttavia se il capo dell'Ufficio consolare e' esso stesso oggetto del procedimento, la comunicazione sara' fatta dallo Stato di residenza allo Stato di invio per via diplomatica.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se non nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essergli applicata. 2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nel compimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta dello stesso funzionario, ogni qual volta cio' sia possibile. 3. I membri di un Ufficio consolare e i membri delle loro famiglie non sono tenuti a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari ne' a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in qualita' di esperti sulle leggi e regolamenti dello Stato di invio.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 1. Lo Stato di invio puo' rinunciare ai privilegi e immunita' previsti agli articoli 13 e 14 nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario consolare o impiegato consolare inizia una procedura, in una materia nella quale beneficerebbe dell'immunita' di giurisdizione, in virtu' dell'articolo 13, egli non puo' invocare l'immunita' di giurisdizione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale direttamente connessa alla domanda principale da esso proposta. 4. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione per una azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione del giudizio per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 1. Gli edifici o parti di edifici ed il terreno relativo che sono utilizzati esclusivamente a fini consolari sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrarvi senza l'accordo del capo dell'Ufficio consolare, del capo della missione diplomatica dello Stato di invio o della persona designata da uno di essi. Le stesse disposizioni si applicano anche nei riguardi della residenza del capo dell'Ufficio consolare, a condizione che questa sia destinata esclusivamente a tal fine e che si trovi nello stesso edificio nel quale sono situati i locali consolari. 2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati o per impedire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignita' diminuita. 3. I locali consolari, il loro arredamento e i beni dell'Ufficio consolare, nonche' i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica. Nel caso in cui una espropriazione fosse necessaria a tali stessi fini verra' adottata ogni disposizione appropriata allo scopo di evitare che sia recato ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari, ed un indennizzo pronto adeguato ed effettivo sara' versato allo Stato di invio.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Gli archivi consolari e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo questi si trovano. Negli archivi consolari non devono essere conservati che documenti ufficiali.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico di qualsiasi natura nonche' da obblighi militari quali le requisizioni, le contribuzioni e gli alloggiamenti militari.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti una attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia sono esentati dalle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione: a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente, e b) che siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni sulla sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.

Convenzione-art. 22

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