LEGGE 25 ottobre 1978, n. 684

Type Legge
Publication 1978-10-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto 1971. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.