LEGGE 25 ottobre 1978, n. 684
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per il personale di cui al quadro L della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 24 agosto 1971. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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