DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 705
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge il Governo e' autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi;
Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della su citata legge n. 73 di ratifica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Titolo I ZONA FRANCA
Art. 1
Al fine di consentire l'attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno 1979, di lire 20.000 milioni nell'anno 1980 e di lire 39.000 milioni nell'anno 1981.
Art. 2
Le somme occorrenti per i fini di cui al presente titolo verranno attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia che ne effettuera' richiesta in relazione alle effettive esigenze e ne stabilira' l'utilizzazione, sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.
Art. 3
Le somme eventualmente ricevute dall'Ente per la zona industriale di Trieste per l'acquisizione di immobili nell'ambito della zona franca verranno rimborsate dallo stesso Ente allo Stato con il ricavato delle vendite o della concessione in uso dei predetti immobili e secondo le condizioni, le modalita' ed i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Gli immobili non venduti, alla scadenza della durata dell'Ente stesso, sono retrocessi al demanio dello Stato.
Titolo II ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
Art. 4
E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste - la cui durata e' prorogata al 31 dicembre del 2007 - in relazione ai maggiori compiti connessi alla realizzazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista Federativa di Jugoslavia.
Art. 5
I compiti e le facolta' conferite all'Ente zona industriale di Trieste dall'ordine del cessato Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, vengono estesi anche alle aree della provincia di Trieste interessate all'accordo di cooperazione economica. Oltre alla facolta' di cui all'articolo III dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, all'Ente zona industriale di Trieste e' attribuito il compito di designare i tre propri rappresentanti nel comitato misto italo-jugoslavo di cui all'art. 7 del protocollo sulla zona franca.
Art. 6
L'articolo V dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10 e dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, e' sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo: "Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente: 1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia; 2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia; 3) un rappresentante dell'intendenza di finanza; 4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste; 5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste; 6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche; 7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade; 9) un rappresentante della provincia; 10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste; 11) due rappresentanti del comune di Trieste; 12) un rappresentante del comune di Muggia; 13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle; 14) un rappresentante della comunita' montana; 15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali; 17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie; 18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani; 19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti; 20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti; 21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative".
Art. 7
L'art. 4 della legge 21 aprile 1969, n. 163, e' sostituito dal seguente: "Il comitato esecutivo e' costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno: 1) il rappresentante del commissariato del Governo; 2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo; 3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo; 4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali; 6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno; 7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno. Il presidente puo' integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo".
Art. 8
E' abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge 21 aprile 1969, n. 163.
Titolo III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 9
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in complessive lire 64.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1978, lire 2.000 milioni nell'anno 1979, lire 21.000 milioni nell'anno 1980 e lire 40.000 milioni nell'anno 1981, si fa fronte con le disponibilita' del cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - STAMMATI - COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 16
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