LEGGE 31 ottobre 1978, n. 707
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamate dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura. Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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