LEGGE 31 ottobre 1978, n. 708
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'articolo 7 della legge 31 maggio 1977, n. 247, è sostituito dal seguente: "Gli ordinativi diretti collettivi di pagamento relativi ai rimborsi disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti. La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di limitarli, per ogni titolo di spesa, ad una parte della documentazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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