DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1978, n. 711

Type DPR
Publication 1978-11-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 10 novembre 1978, n. 701;

Visto l'accordo del 5 gennaio 1977 intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali, che ha fissato in lire cinquantamila mensili il miglioramento economico pro capite da assicurare al personale statale per il rinnovo contrattuale 1976-78;

Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, e' stata corrisposta al personale statale, in attuazione del suddetto accordo, la somma di lire diecimila mensili, elevata dal 1 febbraio 1977 a lire venticinquemila;

Visto l'accordo del 31 maggio 1977, con le relative note aggiuntive del 15 aprile, del 23 maggio e del 14 luglio 1978, intervenuto tra il Governo, i sindacati scuola ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, col quale si e' convenuto di corrispondere al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, dal 1 ottobre 1978, la somma di lire diecimila mensili lorde ed ulteriori benefici per il personale trovandosi in particolari situazioni, nonche' una integrazione della tredicesima mensilita', a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, costituita dall'anticipazione delle lire diecimila, dalle aggiunzioni senza titolo mensilmente corrisposte e da una mensilita' dell'assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 ottobre 1978, al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e' corrisposta una somma di L. 10.000 mensili lorde a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dal nuovo ordinamento del personale e del relativo trattamento economico, previsti dall'accordo del 31 maggio 1977 e dalle note aggiuntive del 15 aprile 1978, del 23 maggio 1978 e del 14 luglio 1978. Per l'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, la tredicesima mensilita' delle categorie sottoelencate e' integrata dai seguenti importi: a) L. 35.000 ed una mensilita' dell'assegno annuo pensionabile in godimento, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; b) L. 58.000 ed una mensilita' dell'assegno annuo pensionabile in godimento, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Art. 2

Con effetto dal 1 ottobre 1978, al personale di cui al precedente art. 1, che alla data del 1 ottobre 1978 risulti provvisto dello stipendio annuo lordo, comprensivo degli aumenti biennali di stipendio conseguibili con una anzianita' di servizio compresa tra le scadenze sottoindicate, e' corrisposta mensilmente, anche sulla tredicesima mensilita', a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale, la somma a fianco segnata: con anzianita' di servizio non inferiore a 25 e non superiore a 28 anni, L. 5.770; con anzianita' di servizio non inferiore a 29 e non superiore a 32 anni, L. 11.540; con anzianita' di servizio non inferiore a 33 e non superiore a 36 anni, L. 17.310; con anzianita' di servizio non inferiore a 37 anni, L. 23.080. Ai fini della applicazione del precedente comma, il personale direttivo della scuola elementare, secondaria ed artistica e quello non docente delle carriere di concetto ed esecutiva con parametri di stipendio terminali 609, 530, 535, 370 e 245, si considera con anzianita' di servizio di ruolo complessiva pari a sedici anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento. Gli ispettori tecnici periferici con parametro 600 si considerano agli stessi fini con anzianita' di servizio di ruolo complessiva pari a ventiquattro anni, maggiorati di un biennio per ogni aumento periodico in godimento.

Art. 3

A partire dal 1 ottobre 1978, al personale non docente di ruolo delle carriere esecutive, che alla data del 1 ottobre 1978 risulti con parametri di stipendio 143, 163, 183 e 213, e' corrisposto mensilmente anche sulla tredicesima mensilita', a titolo di acconto sui miglioramenti derivanti dall'attuazione del nuovo ordinamento del personale, il seguente importo: parametri 143 e 163: L. 9.230; parametri 183 e 213: L. 15.385. Il beneficio di cui al precedente comma non compete al personale proveniente da ruoli della carriera ausiliaria il quale, all'atto del passaggio nella carriera esecutiva, abbia conservato a titolo di assegno personale riassorbibile la differenza tra l'importo dell'assegno annuo pensionabile in godimento e quello spettante nella nuova carriera.

Art. 4

Le operazioni connesse alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono eseguite direttamente dagli uffici che corrispondono lo stipendio, con le modalita' previste per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 5

L'importo di L. 10.000, le integrazioni della tredicesima mensilita' e gli altri importi di cui al presente decreto sono assoggettati alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali. L'importo di L. 10.000 e quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposti ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le integrazioni della tredicesima mensilita' sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilita' stessa non competa in misura intera. Per il personale docente e non docente non di ruolo al quale, a norma delle vigenti disposizioni, spetta una retribuzione ragguagliata alla effettiva durata del servizio, l'importo di L. 10.000 e' corrisposto in proporzione. Parimenti in proporzione e' corrisposto l'importo di L. 10.000 per il personale docente non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali di insegnamento non comportante il trattamento di cattedra.

Art. 6

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 10 novembre 1978, n. 701.

PERTINI ANDREOTTI - PEDINI - MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1978

Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 21

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