LEGGE 13 novembre 1978, n. 730
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno 1978, la somma complessiva di lire 1.649 miliardi così ripartita: a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 950 miliardi; b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 522 miliardi; c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 170 miliardi; d) all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT, lire 7 miliardi.
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