DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 740

Type DPR
Publication 1978-09-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia.

Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in nefrologia.

Gli articoli 92, 93 e 94, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 92. - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 93. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a)

elementi di genetica medica;

b)

elementi di embriologia: anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c)

elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d)

fisiologia ostetrica;

e)

endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f)

semeiotica e diagnostica ostetrica;

g)

patologia ostetrica e ginecologica I;

h)

lingua straniera (inglese) I.

2° Anno:

a)

semeiotica e diagnostica ginecologica;

b)

operazioni ostetriche I;

c)

anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d)

citologia ginecologica;

e)

patologia ostetrica e ginecologica II;

f)

diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g)

lingua straniera (inglese) II.

3° Anno:

a)

puericultura prenatale;

b)

immunologia ostetrica e ginecologica;

c)

analgoanestesia e rianimazione in ostetricia;

d)

operazioni ostetriche II;

e)

operazioni ginecologiche I;

f)

ostetricia e ginecologia forense;

g)

terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h)

clinica ostetrica e ginecologica I;

i)

psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l)

lingua straniera (inglese) III.

4° Anno:

a)

neonatologia;

b)

urologia ginecologica;

c)

radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d)

chirurgia addominale;

e)

operazioni ginecologiche II;

f)

clinica ostetrica e ginecologica II;

g)

lingua straniera (inglese) IV.

Art. 94. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame nelle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenute alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento di diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99 e 100, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 95. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 96. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 97. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 98. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

genetica;

auxologia;

alimentazione;

epidemiologia;

malattie infettive;

clinica pediatrica I.

2° Anno:

radiologia;

legislazione del minore;

organizzazione sanitaria;

psicologia pediatrica;

oculistica e ortottica;

otorino e foniatria;

odonto;

neonatologia I;

chirurgia pediatrica I;

pediatria preventiva e sociale I;

clinica pediatrica II.

3° Anno:

neurologia;

psichiatria infantile;

nefrologia e urologia;

ginecologia pediatrica;

neonatologia II;

chirurgia pediatrica II;

pediatria preventiva e sociale II;

cardiologia I;

endocrinologia I;

ematologia I;

immunologia I;

gastroenterologia I;

clinica pediatrica III.

4° Anno:

oncologia;

pneumologia;

ortopedia e traumatologia;

dermatologia;

cardiologia II;

endocrinologia II;

ematologia II;

immunologia II;

gastroenterologia II;

clinica pediatrica IV.

Art. 99. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 100. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 109. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto della clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 110. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 111. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.

Art. 112. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.

Art. 113. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 114. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 115. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;

pronto soccorso generale;

fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore I;

fisiologia dell'apparato locomotore;

semeiotica ortopedica;

nozioni di chirurgia generale;

bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° Anno:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);

reparti di pronto soccorso traumatologico;

reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I;

clinica ortopedia I;

traumatologia dell'apparato locomotore I;

radiologia I;

nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;

patologia dell'apparato locomotore II;

clinica ortopedia II;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

radiologia II;

tecnica operatoria I;

apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;

elementi di reumatologia.

4° Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;

clinica ortopedica III;

traumatologia dell'apparato locomotore III;

tecnica operatoria II;

fisiokinesiterapia I;

neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

nozioni di medicina legale.

5° Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;

clinica ortopedica IV;

traumatologia dell'apparato locomotore IV;

tecnica operatoria III;

fisioterapia II.

Art. 116. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 117. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 138. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di patologia medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 139. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, in mancanza di questi la direzione della scuola puo' essere temporaneamente assunta dal professore incaricato della stessa disciplina.

Art. 140. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

Art. 141. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Art. 142. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 143. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.