LEGGE 25 ottobre 1978, n. 767

Type Legge
Publication 1978-10-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO SPAGNOLO SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA, DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DENOMINAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI Il Presidente della Repubblica italiana e Il Capo dello Stato spagnolo In considerazione dell'interesse dei due Stati contraenti di proteggere efficacemente contro la concorrenza sleale determinati prodotti naturali e industriali, in particolare le indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le altre denominazioni riservate a determinati prodotti, Hanno convenuto di stipulare un Accordo e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore STADERINI, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato spagnolo S.E. Pedro CORTINA MAURI, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella debita e buona forma hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuno degli Stati contraenti si impegna ad adottare le misure idonee a proteggere in modo efficace: 1°) i prodotti naturali e industriali originari del territorio dell'altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attivita' industriali e commerciali; 2°) i nomi e le denominazioni menzionati agli articoli 2 e 3, e cosi' pure le denominazioni elencate negli Allegati A e B del presente Accordo, nella misura stabilita dal medesimo e dal Protocollo ad esso allegato.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Il nome Repubblica italiana, le denominazioni Italia, Enotria, i nomi delle regioni e delle zone storiche, delle regioni amministrative, delle province, dei comuni, delle frazioni, dei territori e delle localita' geografiche italiani, nonche' le denominazioni indicate nell'Allegato A del presente Accordo, sono riservati in Spagna esclusivamente a prodotti o merci italiani, e debbono essere ivi utilizzati soltanto alle stesse condizioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano, a meno che determinate disposizioni di tale ordinamento non siano dichiarate inapplicabili dal Protocollo allegato al presente Accordo. 2. Se una delle denominazioni protette a sensi del comma 1 coincide con la denominazione di un territorio o di una localita' posti al di fuori del territorio della Repubblica italiana tale denominazione potra' essere usata per prodotti o merci non italiani soltanto come indicazione di provenienza e in una forma che escluda ogni possibilita' di errore circa la provenienza e il carattere di tali prodotti o merci. 3. Del pari, il disposto del comma 1 non impedisce di indicare sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, sulle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto o in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', il proprio nome, la propria ragione sociale - sempre che questa contenga il nome di una persona fisica -, come pure il suo domicilio o sede, a condizione che tali indicazioni non siano usate come marchi dei prodotti o merci e che esse siano in ogni caso accompagnate dalla menzione della effettiva origine geografica dei prodotti o delle merci. 4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Il nome Espana, le denominazioni Hispania, Spania, Iberia, e i nomi dei municipi, province, regioni e zone storiche e geografiche spagnoli, nonche' le denominazioni elencate nell'Allegato B del presente Accordo, sono riservati nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente ai prodotti o merci spagnoli, e debbono essere ivi utilizzati soltanto alle stesse condizioni previste dall'ordinamento giuridico spagnolo, a meno che determinate disposizioni di tale ordinamento non siano dichiarate inapplicabili dal Protocollo allegato al presente Accordo. 2. Se una delle denominazioni protette a sensi del comma 1 coincide con la denominazione di un territorio o di una localita' posti al di fuori del territorio dello Stato spagnolo tale denominazione potra' essere usata per prodotti o merci non spagnoli soltanto come indicazione di provenienza e in una forma che escluda ogni possibilita' di errore circa la provenienza e il carattere di tali prodotti o merci. 3. Del pari, il disposto del comma 1 non impedisce di indicare sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, sulle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto o in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', il proprio nome, la propria ragione sociale - sempre che questa contenga il nome di una persona fisica -, come pure il suo domicilio o sede, a condizione che tali indicazioni non siano usate come marchi dei prodotti o merci e che esse siano in ogni caso accompagnate dalla menzione della effettiva origine geografica dei prodotti o delle merci. 4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Se i nomi e le denominazioni protetti ai sensi degli articoli 2 e 3 sono usati contrariamente a tali disposizioni, nel commercio di prodotti o di merci, o nella loro presentazione o imballaggio, nelle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto, in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', tale uso e' represso in virtu' del presente Accordo mediante tutte le misure giudiziarie o amministrative, compreso il sequestro, che, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione e' richiesta, siano applicabili nella tutela contro la concorrenza sleale o nella repressione dell'uso di denominazioni illecite. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui tali nomi o denominazioni sono usati nella loro traduzione oppure insieme ad una indicazione concernente l'effettiva provenienza o con aggiunte come "classe", "tipo", "forma", "stile", "imitazione", "genere", "qualita'", "concorrente", "carattere" e simili. In particolare, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene impedita dal fatto che le denominazioni protette dagli articoli 2 e 3 vengano usate in una forma modificata (variante), sempre che esista, nonostante la modifica stessa, il pericolo di una confusione nel commercio. 3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai prodotti o merci in transito.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche quando sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, nelle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto, in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', sono usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o figure che contengano direttamente o indirettamente indicazioni false o suscettive di trarre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura, la classe o le qualita' essenziali dei prodotti o delle merci.

Accordo-art. 6

Articolo 6 I reclami relativi ad atti contrari alle disposizioni del presente Accordo possono essere fatti valere in via diplomatica. Essi possono anche essere proposti davanti alle competenti autorita' giudiziarie degli Stati contraenti, oltre che dalle persone fisiche o giuridiche che vi hanno diritto in base alla legislazione degli Stati contraenti, anche da sindacati, consorzi, associazioni ed organizzazioni che rappresentano i produttori, i fabbricanti, i commercianti o i consumatori interessati di uno Stato contraente, sempre che essi abbiano la capacita' di stare in giudizio in base alla legislazione di tale Stato. I medesimi soggetti possono esercitare azioni o proporre ricorsi legali anche in sede penale sempre che la legislazione dello Stato contraente in cui si svolge il procedimento penale preveda tali azioni o ricorsi.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. La protezione stabilita agli articoli 2 e 3 del presente Accordo opera di pieno diritto. 2. Ciascuno degli Stati contraenti ha facolta' di chiedere all'altro Stato di vietare l'importazione di prodotti o merci portanti una delle denominazioni di cui agli Allegati A e B del presente Accordo, ove tali prodotti e merci non siano accompagnati da un documento che giustifichi il diritto alla denominazione stessa. In tal caso i prodotti e le merci sprovvisti di tale documento non vengono ammessi all'importazione. 3. Lo Stato contraente che formula la domanda prevista al comma 2 del presente articolo deve indicare all'altro Stato le autorita' competenti al rilascio di tale documento. Un modello del documento stesso deve essere unito a tale comunicazione.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Prodotti, merci, imballaggi, etichette, fatture, documenti di trasporto e altri documenti commerciali, nonche' mezzi pubblicitari, che all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo si trovino nel territorio di uno degli Stati contraenti e che rechino lecitamente indicazioni il cui uso e' proibito dall'Accordo stesso, possono essere venduti o utilizzati per la durata di due anni a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il periodo di tempo previsto nel comma precedente viene portato a otto anni per i vasi di vetro o ceramica, sui quali sia stata incisa una denominazione protetta in conformita' del presente Accordo. 3. La disposizione del comma 3 degli articoli 2 e 3 e' ugualmente applicabile se una delle denominazioni protette e' gia' stata usata lecitamente almeno da due anni prima della data di entrata in vigore del presente Accordo come ragione sociale o parte della ragione sociale di una ditta o di una impresa industriale o commerciale. Tale diritto all'uso della denominazione puo' essere trasmesso mediante atto fra vivi o disposizione a causa di morte soltanto insieme alla ditta o all'impresa industriale o commerciale alla quale la ragione sociale appartiene. 4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Le liste degli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate o ampliate mediante Scambio di Note. Tali modifiche o ampliamenti non possono essere rifiutati dall'altro Stato contraente se non in base a validi e fondati motivi tali da poter legittimamente giustificare il rifiuto della protezione. 2. Peraltro, ciascuno degli Stati contraenti puo' limitare la lista delle denominazioni dei prodotti o merci originari del suo territorio, senza richiedere l'approvazione dell'altro Stato contraente. 3. In caso di modifica o ampliamento della lista di denominazioni per prodotti o merci originari del territorio di uno degli Stati contraenti, sono ugualmente applicate le disposizioni dell'articolo 8; peraltro, in luogo delle date menzionate in tale articolo, si tiene conto della data della pubblicazione ufficiale della modifica o ampliamento da parte dell'altro Stato contraente.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione piu' ampia che disposizioni di diritto interno o altri Accordi internazionali accordano o potranno accordare in uno degli Stati contraenti per le denominazioni dell'altro Stato protette a sensi degli articoli 2 e 3.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo viene costituita una Commissione mista formata da rappresentanti dei Governi di ciascuno degli Stati contraenti. 2. La Commissione mista ha in particolare i compiti seguenti: a) lo studio di proposte dirette a perfezionare le disposizioni legislative e regolamentari dei due Stati sulle denominazioni di origine, le indicazioni di provenienza e la protezione contro la concorrenza sleale; b) lo studio delle misure piu' efficaci a proteggere congiuntamente le denominazioni di origine italiane e spagnole negli altri Stati; c) l'esame delle proposte di modifica o di ampliamento delle liste comprese negli Allegati A e B; d) lo studio di ogni argomento connesso alla esecuzione del presente Accordo. 3. La Commissione mista si riunisce a richiesta di uno degli Stati contraenti.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile in Roma. 2. L'Accordo entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e rimane in vigore a tempo indeterminato. 3. L'Accordo puo' essere denunciato in qualunque momento da ciascuno degli Stati contraenti col preavviso di un anno. In FEDE DI CHE i predetti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo. FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per lo Stato spagnolo ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO Gli Stati contraenti, desiderosi di regolare con maggiore precisione l'applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, firmato in data odierna; Hanno convenuto di adottare le seguenti disposizioni che faranno parte integrante del predetto Accordo: 1. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non obbligano gli Stati contraenti ad applicare nei loro territori, agli effetti della commercializzazione dei prodotti o merci con denominazioni protette in conformita' ai detti articoli, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato che si riferiscano al controllo amministrativo di tali prodotti o merci, come ad esempio le disposizioni che riguardino la tenuta di registri di entrata e uscita e la circolazione di detti prodotti o merci. 2. Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano le norme esistenti in ciascuno degli Stati contraenti in merito all'importazione e alla commercializzazione di prodotti o merci, fatte salve le norme dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'Accordo stesso. 3. Le indicazioni relative alle qualita' essenziali dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 5 dell'Accordo sono fra le altre: a) per i vini spagnoli: generoso, noble de mesa, fino, oloroso, rancio, clasico, reserva; b) per i vini italiani; classico, superiore, fine, vergine (o solera per i soli vini marsala), gran riserva, riserva, secco, amabile, asciutto, e tutte quelle usate in Italia anche nelle lingue tedesca e francese rispettivamente nelle Regioni Trentino-Alto Adige (Sudtirol) e nella Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste) nelle quali le lingue stesse sono lingue ufficiali (ad esempio, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige (Sudtirol), le indicazioni tedesche Auslese, Beerenauslese, Spaetlese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Kabinett, ecc.; e per quanto concerne la, Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste), le indicazioni francesi mousseux, petillant, sec, ecc.). Le liste di tali indicazioni sulle qualita' essenziali possono essere modificate, ampliate o limitate da ciascuno degli Stati contraenti mediante notifica scritta all'altro Stato. 4. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non si applicano alle denominazioni delle razze animali. 5. L'inclusione della denominazione "Iberia" nell'articolo 3 dell'Accordo non esclude la possibilita' che la denominazione stessa sia usata nella Repubblica italiana per i prodotti o merci portoghesi. 6. Qualora le denominazioni che non sono comprese nelle liste A e B allegate all'Accordo e le indicazioni delle qualita' essenziali dei prodotti o merci di cui al comma 3 del presente Protocollo siano uguali o similari nelle lingue dei due Stati contraenti, si aggiunge ad esse una indicazione geografica o il nome dello Stato di origine del prodotto. FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per lo Stato spagnolo ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI

Accordo-Allegato A

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