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LEGGE 25 ottobre 1978, n. 769

Current text a fecha 1978-12-04

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 della convenzione stessa.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein, animati dal desiderio di agevolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale hanno convenuto di stipulare una Convenzione ed hanno a tal fine nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Signor Giovanni VINCENTI MARERI, Consigliere d'Ambasciata Sua Altezza il Principe del Liechtenstein Signor Dr. Walter KIEBER, Capo del Governo del Principato del Liechtenstein I Plenipotenziari, dopo lo scambio dei pieni poteri in buona e debita forma, hanno deciso quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno i seguenti significati: 1) "Cittadino": per l'Italia, i cittadini italiani e per il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato; 2) "Legislazione": le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni che si riferiscono ai rami della sicurezza sociale indicati all'articolo 2, paragrafo 1, in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente; 3) "Autorita' competente": per l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; per il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein; 4) "Organismo": l'autorita' o l'istituto cui e' demandata l'applicazione delle legislazioni o parte di esse, indicate all'articolo 2; 5) "Organismo assicuratore competente": l'istituto assicuratore competente in base alla legislazione applicabile; 6) "Periodi assicurativi": i periodi di contribuzione e i periodi equivalenti, nella misura in cui sono riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti; 7) "Periodi di contribuzione": periodi per i quali, secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente i contributi sono stati versati o sono considerati versati; 8) "prestazioni in denaro", "rendita o "pensione": tutte le prestazioni in denaro, pensioni e rendite, compresi i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti; 9) "superstiti", "figli", e "familiari" si intendono le persone indicate come tali dalla legislazione applicabile.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. 1.- Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica: - in Italia alle materie disciplinate dalla legislazione relativa: a) all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale; b) alle prestazioni familiari; - nel Liechtenstein alle materie disciplinate dalla legislazione relativa: a) all'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti; b) all'assicurazione di invalidita'; c) alle prestazioni familiari. 2. - La presente Convenzione si applica anche alle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti che codificano, modificano, o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo. Essa si applichera' ugualmente alle materie disciplinate: a) dalle leggi e dai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreche' un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti; b) dalle leggi e dai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di persone, sempreche' non vi sia al riguardo opposizione dalla Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte, entro tre mesi dalla ricezione di tali atti.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. La presente Convenzione si applica, ove di seguito non si disponga altrimenti, ai cittadini del Liechtenstein ed ai cittadini italiani nonche' ai loro superstiti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. Le persone elencate all'articolo 3 godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni di cui all'articolo 2, ove nella presente Convenzione e nel suo protocollo finale non sia disposto altrimenti.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. Fatta riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, le persone elencate all'articolo 3, che a norma delle legislazioni di cui all'articolo 2 hanno diritto a prestazioni, ottengono tali prestazioni integralmente e senza limitazioni finche' risiedono nel territorio di uno dei due Stati contraenti. Con la stessa riserva le prestazioni elencate vengono concesse da uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente ed ai loro superstiti residenti in un terzo Stato, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai propri cittadini ed ai loro superstiti che sono residenti in tale terzo Stato.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. 1. - La legislazione applicabile e' di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attivita' determinante ai fini dell'assicurazione. 2. - Nei casi in cui, per le attivita' esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, sia applicabile, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, la legislazione delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla quota di reddito realizzata sul rispettivo territorio.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. 1. - Il principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, e' soggetto alle seguenti eccezioni: a) i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi 24 mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio dell'altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima parte potra' in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le Autorita' competenti delle due Parti; b) i lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede; c) le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera; d) se un lavoratore dipendente da un'impresa esercente servizi di trasporto aereo con sede nel territorio di una delle Parti contraenti, e' distaccato temporaneamente o in maniera durevole nel territorio dell'altra Parte, si applicano le disposizioni della prima Parte, come se fosse occupato sul territorio di quest'ultima; e) i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati. 2. - Le disposizioni del paragrafo 1, dalla lettera a) alla lettera d) valgono indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. Su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, le Autorita' competenti delle due Parti contraenti possono stabilire di comune accordo altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre a quelle previste dall'articolo 7.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. 1. - I cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita' del Liechtenstein se al verificarsi dell'evento assicurato sono stati versati a tale assicurazione contributi per almeno 5 anni interi. 2. - I cittadini italiani possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione previsti dall'assicurazione invalidita' del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita' abbiano pagato i contributi all'assicurazione del Liechtenstein almeno per 5 anni interi. 3. - Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attivita' lucrativa hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita' abbiano risieduto nel Liechtenstein ininterrottamente durante almeno 5 anni. I figli minorenni di cittadini italiani residenti nel Liechtenstein possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione, sussistendo i requisiti di legge, a condizione che il padre o la madre al verificarsi dell'invalidita' abbia pagato i contributi all'assicurazione invalidita' per almeno 5 anni oppure abbia risieduto nel Liechtenstein per 5 anni interi.

Convenzione-art. 10

Articolo 10. I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della legislazione del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein, e se immediatamente prima del mese a partire dal quale domandano la rendita vi abbiano risieduto ininterrottamente per 10 anni, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per 5 anni quando si tratta di una rendita di invalidita' o di superstiti o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. I cittadini italiani hanno diritto agli assegni per grandi invalidi in base alla legislazione del Liechtenstein finche' risiedono nel Liechtenstein e se hanno versato contributi per 5 anni interi oppure nel caso che immediatamente prima del mese a partire dal quale si chiede l'assegno essi vi abbiano soggiornato ininterrottamente per 5 anni.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. 1. - Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Liechtenstein non raggiunga il dieci per cento della rendita ordinaria completa, a detto cittadino italiano verra' corrisposta, in luogo della suddetta rendita parziale, una indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Al cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Liechtenstein e che lascia definitivamente il territorio del Liechtenstein, viene ugualmente corrisposta detta indennita'. Gli interessati possono rinunciare al pagamento di tale indennita' e chiedere che la stessa venga trasferita alle assicurazioni sociali italiane le quali corrisponderanno loro, al suo posto, una rendita vitalizia equivalente. 2. - Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dall'assicurazione del Liechtenstein ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione del Liechtenstein in virtu' dei contributi precedentemente versati.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. 1. - Verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, i cittadini italiani hanno la facolta' di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro alla assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e invalidita' del Liechtenstein, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato il Liechtenstein per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein, ciascuno di essi puo' chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi dalla moglie, il marito ha diritto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita', con esclusione della rendita complementare per la moglie. 2. - I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, cosi' come i loro superstiti, non possono piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' del Liechtenstein. I contributi eventualmente versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni. Detti contributi possono, tuttavia, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione del Liechtenstein. 3. - Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'articolo 2 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorita' italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti dal trasferimento dei contributi alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Convenzione-art. 14

Articolo 14. 1. - Ai fini del diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita', in base alla legislazione del Liechtenstein, sono considerati assicurati anche i cittadini italiani che: a) hanno ottenuto il diritto alla rendita prima di lasciare il Liechtenstein o se b) al momento del verificarsi dell'evento assicurato sono assicurati nell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti italiana. 2. - Sono da considerare assicurati ai sensi del paragrafo 1, lettera b), i cittadini italiani soltanto: a) se sono versati o dovuti dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, o nell'assicurazione facoltativa italiana; b) nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione di invalidita' delle assicurazioni sociali italiane; c) durante i seguenti periodi assimilati secondo la legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o del Liechtenstein; oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di dieci settimane al massimo tra la fine della assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato; - i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di dodici mesi; - i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero e' accordato in virtu' della assicurazione dell'interessato stesso; - i periodi di godimento dell'indennita' post-sanatoriale accordata in virtu' dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di due anni dalla data in cui e' stato dimesso dal sanatorio; - i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di otto settimane dopo il parto; - i periodi di disoccupazione durante i quali e' concessa l'indennita' ordinaria di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni consecutivi.

Convenzione-art. 15

Articolo 15. 1. - Quando in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non puo' far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongono. 2. - Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente e' subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Liechtenstein nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. 3. - Quando ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiane e' concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione del Liechtenstein essa e' calcolata come segue: a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina in primo luogo l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tenere conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione del Liechtenstein, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi e delle retribuzioni stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana; b) in base a questo ammontare l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia dei periodi compiuti nella assicurazione del Liechtenstein solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.

Convenzione-art. 16

Articolo 16. 1. - I cittadini del Liechtenstein i quali, verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi della legislazione italiana, nonostante l'applicazione dell'articolo 15 non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni. 2. - Il cittadino del Liechtenstein che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non puo' piu' far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.

Convenzione-art. 17

Articolo 17. 1. - I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia ed i superstiti. 2. - Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nella assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia e i superstiti.

Convenzione-art. 18

Articolo 18. 1. - I cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa nel Liechtenstein hanno in materia di prestazioni familiari gli stessi diritti dei cittadini del Liechtenstein residenti nel Liechtenstein indipendentemente dal luogo di residenza dei figli. I cittadini del Liechtenstein che svolgono un'attivita' lavorativa in Italia hanno, relativamente alle prestazioni familiari, gli stessi diritti dei cittadini italiani che svolgono un'attivita' lavorativa in Italia, indipendentemente dal luogo di residenza dei familiari. 2. - Una persona, per la quale in un mese solare si applicano successivamente le norme di legge dell'uno e dell'altro Stato contraente, ha diritto per il mese solare in questione solo alle prestazioni familiari in base alle norme di legge del primo Stato contraente.

Convenzione-art. 19

Articolo 19. 1. - Le Autorita' e gli organismi delle Parti contraenti si presteranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione e' gratuita, ad eccezione delle spese sostenute in contanti. 2. - Tale collaborazione vale anche per le visite mediche. La ripartizione delle spese per tali visite, comprese le spese di viaggio, di soggiorno per il periodo di osservazione nonche' delle altre in contanti verra' regolata nell'accordo di applicazione.

Convenzione-art. 20

Articolo 20. 1. - Se i documenti o altre scritture da produrre agli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 di una Parte contraente sono esenti o parzialmente esenti da imposte o tasse, comprese le tasse consolari e spese amministrative, tale esenzione e' estesa anche ai documenti o altre scritture da produrre, per l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad un organismo corrispondente dell'altra Parte contraente. 2. - I documenti da produrre, per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1, agli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sono soggetti a legalizzazione ai fini dell'utilizzazione presso organismi dell'altra Parte contraente.

Convenzione-art. 21

Articolo 21. 1. - Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorita' e gli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono corrispondere direttamente tra loro, con l'assicurato ed i suoi rappresentanti. 2. - Nelle comunicazioni scritte essi possono usare la propria lingua ufficiale. 3. - Le decisioni dell'ente assicuratore di una Parte contraente possono essere comunicate alle persone residenti nell'altra Parte contraente direttamente mediante lettera raccomandata. 4. - Le Autorita' e gli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non possono respingere richieste ed altri documenti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente.

Convenzione-art. 22

Articolo 22. 1. - Le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa da presentarsi in virtu' della legislazione di una Parte contraente ad una Autorita', un organismo assicuratore oppure ad altro ufficio, sono considerati presentati all'ufficio competente se vengono presentati ad un corrispondente ufficio dell'altra Parte contraente; la data in cui le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa pervengono a questo ufficio vale come data di arrivo presso l'ufficio competente. 2. - Le domande, le dichiarazioni e i mezzi d'impugnativa vengono trasmessi immediatamente dall'ufficio al quale sono stati presentati all'ufficio competente dell'altra Parte contraente.

Convenzione-art. 23

Articolo 23. 1. - Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione. 2. - Le Autorita' competenti si danno reciprocamente comunicazione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente Convenzione nonche' delle disposizioni che modifichino o completino la loro legislazione, in conseguenza dell'applicazione della Convenzione. 3. - Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione possono essere istituiti organismi di collegamento che saranno indicati nell'accordo di applicazione.

Convenzione-art. 24

Articolo 24. 1. - Gli organismi obbligati ad effettuare pagamenti in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro Paese. 2. - Le Autorita' competenti possono stabilire, di comune accordo, altri modi di pagamento.

Convenzione-art. 25

Articolo 25. Se l'organismo di una Parte contraente ha versato per un determinato periodo di tempo anticipi o somme non dovute, il relativo importo potra' essere trattenuto soltanto sugli arretrati della corrispondente prestazione dovuti dall'organismo dell'altra Parte contraente.

Convenzione-art. 26

Articolo 26. 1. - I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione, di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione puo', ove occorra, far proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi. 2. - La Commissione mista sara' composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. - La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Liechtenstein. 4. - La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

Convenzione-art. 27

Articolo 27. 1. - Nel caso che una controversia non possa essere risolta tramite la Commissione mista, essa verra' sottoposta ad un tribunale arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese. 2. - Il tribunale arbitrale verra' formato di volta in volta; ogni Parte contraente nomina un membro ed entrambi i membri scelgono concordemente un cittadino di un terzo Paese come presidente che viene scelto dai Governi delle due Parti contraenti. I membri vengono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi successivi alla comunicazione effettuata da una Parte contraente all'altra dell'intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale. 3. - Se i termini di cui al paragrafo 2 non verranno rispettati, ogni parte contraente puo' chiedere al presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di effettuare le nomine necessarie. Se il presidente e' cittadino di una Parte contraente oppure in qualche modo impedito, le nomine verranno effettuate dal vice presidente. Se anche il vice presidente e' cittadino di una Parte contraente o se anche egli e' impedito, le nomine verranno effettuate dal membro del tribunale che segue per ordine di importanza e che non e' cittadino di una delle due Parti contraenti. 4. - Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Parte contraente sostiene le spese del proprio membro nonche' della propria rappresentanza nella procedura del tribunale arbitrale; le spese del presidente e le altre spese verranno ripartite in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale arbitrale regola per proprio conto la propria procedura.

Convenzione-art. 28

Articolo 28. 1. - La presente Convenzione si applica, fatta riserva per l'articolo 29 anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore. 2. - La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto a prestazioni per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 3. - Per la determinazione di un diritto a prestazioni in base alle disposizioni della presente Convenzione si terra' conto di tutti i periodi di contribuzione od equiparati nonche' di tutti i periodi di soggiorno compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. 4. - La presente Convenzione non si applica a diritti soddisfatti mediante rimborso di contributi.

Convenzione-art. 29

Articolo 29. Le pensioni ordinarie dell'assicurazione di vecchiaia e per i superstiti del Liechtenstein vengono concesse in base alla presente Convenzione solo se l'evento assicurato si e' verificato dopo il 31 dicembre 1959 e se i contributi non sono stati rimborsati.

Convenzione-art. 30

Articolo 30. Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ricalcolate a domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. La nuova liquidazione puo' anche essere fatta d'ufficio. Una riliquidazione non puo' mai comportare una riduzione dei diritti precedenti.

Convenzione-art. 31

Articolo 31. Nei casi in cui in base alla legislazione applicabile la cittadinanza oppure la residenza dell'avente diritto non consente la concessione delle prestazioni ed in cui la presente Convenzione rimuova tale ostacolo, i termini per l'esercizio dei diritti nonche' i termini di prescrizione previsti dalle leggi delle Parti contraenti decorrono non prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione-art. 32

Articolo 32. Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Convenzione-art. 33

Articolo 33. 1. - La presente Convenzione sara' ratificata; gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Vaduz. 2. - Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

Convenzione-art. 34

Articolo 34. 1. - La presente Convenzione viene stipulata per la durata di un anno. Essa si considera rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene denunciata da una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine annuale. 2. - In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti gia' acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni. In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in Vaduz l'11 novembre 1976 in due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, entrambi facenti ugualmente fede. Per la Per il Repubblica italiana Principato del Liechtenstein G. VINCENTI MARERI W. KIEBER

Convenzione-Protocollo

PROTOCOLLO FINALE Al momento della firma in data odierna della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Principato del Liechtenstein relativa alla sicurezza sociale (denominata qui appresso "la Convenzione") i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni: 1. - Il principio dell'uguaglianza di trattamento ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione non si estende da parte del Liechtenstein alle disposizioni relative a: a) l'assicurazione volontaria di vecchiaia e per i superstiti e l'assicurazione di invalidita' per i cittadini del Liechtenstein all'estero; b) l'assicurazione di vecchiaia e superstiti e l'assicurazione di invalidita' dei cittadini del Liechtenstein che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Liechtenstein e che vengono da questi retribuiti; c) le prestazioni di assistenza per i cittadini invalidi del Liechtenstein residenti all'estero. 2. - La Convenzione si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo statuto dei profughi se risiedono abitualmente nel territorio di una Parte contraente. Essa e' del pari applicabile, alle stesse condizioni, anche ai loro familiari e superstiti, ove derivino i loro diritti dai detti profughi. 3. - Per "residenza" (Wohnsitz) ai sensi della legislazione del Liechtenstein relativa alle persone e alle societa' si intende: il luogo dove una persona dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. 4. - La parita' di trattamento - di cui all'articolo 4 della Convenzione - non puo' essere invocata per far sorgere un diritto a una rendita per orfano in favore di minori affidati. 5. - I cittadini italiani non residenti nel Liechtenstein, che hanno dovuto abbandonare la loro attivita' in tale Paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi rimangono fino al verificarsi dell'evento assicurato, sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione del Liechtenstein ai fini della erogazione delle prestazioni dell'assicurazione invalidita'. Essi devono pagare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidita' nonche' alla "Familienausgieichskasse" come se avessero la loro residenza nel Liechtenstein. 6. - Per quel che riguarda il diritto alle rendite straordinarie la residenza nel Liechtenstein si considera ininterrotta ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione se il cittadino italiano lascia il Liechtenstein per una durata non superiore a tre mesi nel corso dell'anno civile. I periodi durante i quali il cittadino italiano residente nel Liechtenstein e' stato esonerato dalle assicurazioni vecchiaia, superstiti e invalidita' del Liechtenstein non vengono calcolati nel computo dei termini previsti all'articolo 10 della Convenzione. 7. - L'indennita' forfettaria prevista all'articolo 12 paragrafo 1 della Convenzione e' pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dell'evento assicurato in base alle disposizioni delle leggi del Liechtenstein oppure al valore attuale di detta rendita al momento in cui l'assicurato lascia definitivamente il Liechtenstein qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita. 8. - Le Autorita' competenti possono, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, apportare di comune accordo modifiche ed integrazioni all'articolo 14 paragrafo 2. 9. - Nell'applicazione dell'articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione per la concessione di rendite di invalidita' a cittadini italiani in Italia si prende in considerazione il grado d'invalidita' al momento dell'entrata in vigore della Convenzione. Il presente protocollo finale, che costituisce parte integrante della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa in data odierna tra l'Italia ed il Liechtenstein, sara' ratificato e sara' valido alle stesse condizioni e per la stessa durata stabilite per la Convenzione medesima. Fatto in Vaduz l'11 novembre 1976 in due originali, uno in lingua italiana l'altro in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Per il Repubblica italiana Principato del Liechtenstein G. VINCENTI MARERI W. KIEBER Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI