DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 772

Type DPR
Publication 1978-09-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 5 aprile 1966, allegati alla risoluzione A.319(IX), adottata a Londra il 12 novembre 1975, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 29 della convenzione.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1978

Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 24

Visto, il Ministro degli affari esteri

Resolution

OMCI RESOLUTION A.319(IX) Adoptee le 12 novembre 1975 AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE Parte di provvedimento in formato grafico

Risoluzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione del 5 aprile 1966. OMCI RISOLUZIONE A.319(IX) Adottata il 12 novembre 1975 EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA LINEA DI MASSIMO CARICO DEL 1966. L'ASSEMBLEA, Preso atto delle disposizioni dell'art. 16, comma i) della convenzione che istituisce l'OMCI riguardanti le funzioni dell'assemblea, Riconosciuta la necessita' di migliorare la procedura d'emendamento degli allegati tecnici della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, al fine di garantire che gli emendamenti siano approvati in un termine ragionevole, Avendo inoltre preso atto che l'art. 29 di detta convenzione prevede delle procedure d'emendamento che implicano una partecipazione dell'Organizzazione, Ricordando che con la risoluzione A.231(VII), essa ha adottato degli emendamenti ad alcuni articoli e norme della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, Avendo esaminato l'art. 29 modificato della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, adottato dal Comitato di sicurezza marittima nella sua 32a sessione, Adotta il testo modificato dell'art. 29 di detta convenzione il cui testo e' riprodotto in allegato alla presente risoluzione, Prega il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 29, paragrafo 3, comma b) di trasmettere, per l'esame e l'accettazione, delle copie certificate conformi della presente risoluzione e del suo allegato a tutti i Governi Parte della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 e di farne avere degli esemplari a tutti i Membri dell'Organizzazione, Invita tutti i Governi interessati ad accettare l'emendamento al piu' presto possibile. ALLEGATO Articolo 29 Emendamenti 1) La presente convenzione puo' essere modificata con una delle procedure indicate nei seguenti paragrafi. 2) Emendamenti in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione: a) ogni emendamento proposto da un Governo contraente viene sottoposto all'esame del Segretario generale dell'Organizzazione e da questi diramato a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti almeno sei mesi prima del suo esame; b) ogni emendamento proposto e diramato secondo la procedura suindicata viene sottoposto all'esame del Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione; c) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato di sicurezza marittima per l'esame e l'adozione degli emendamenti; d) gli emendamenti vengono adottati a maggioranza del due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato di sicurezza marittima allargato conformemente al comma c) del presente paragrafo (qui di seguito denominato "Comitato di sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento del voto; e) se vengono adottati conformemente al comma d) del presente paragrafo, gli emendamenti vengono trasmessi dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti, per l'accettazione; f) i) un emendamento ad un articolo della convenzione e' considerato accettato alla data in cui viene accettato dai due terzi dei Governi contraenti, ii) un emendamento a un allegato viene considerato accettato: allo scadere di un periodo di due anni dalla data in cui e' stato trasmesso ai Governi contraenti per accettazione; o allo scadere di qualsiasi altro periodo che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se cosi' e' stato deciso al momento della sua adozione a maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato di sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo anzidetto piu' di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano complessivamente almeno il 50% del tonnellaggio lordo dell'insieme delle flotte mercantili di tutti i Governi contraenti, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione che essi sollevano un'obiezione contro detto emendamento, quest'ultimo viene considerato come non accettato; g) i) un emendamento ad un articolo della convenzione entra in vigore per i Governi contraenti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui e' considerato accettato, ed entra in vigore per ogni Governo contraente che l'accetta dopo detta data, sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo contraente; ii) un emendamento ad un allegato entra in vigore per tutti i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato obiezione contro detto emendamento in conformita' al sotto-comma f) ii) del presente paragrafo e che non hanno ritirato detta obiezione, sei mesi dopo la data in cui e' considerato accettato. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ogni Governo contraente potra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che si dispensa dal dare efficacia all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato di sicurezza marittima allargato decidera' in tal senso al momento dell'adozione dell'emendamento. 3) Emendamento tramite convocazione di una conferenza: a) su richiesta di un Governo contraente, appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare gli emendamenti alla presente convenzione; b) ogni emendamento adottato da detta conferenza con la maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti, verra' trasmesso dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; c) salvo diversa decisione della conferenza, l'emendamento e' considerato come accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente al comma 2) f) e 2 g) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato di sicurezza marittima allargata in detti paragrafi siano considerati come riferimenti alla conferenza. 4) a) Un Governo contraente che ha accettato un emendamento ad un allegato entrato in vigore, non e' tenuto ad estendere il beneficio della presente convenzione ad un certificato rilasciato ad una nave abilitata a battere bandiera di uno Stato il cui Governo, conformemente al sotto-comma f) ii) del paragrafo 2) del presente articolo, ha sollevato una obiezione contro detto emendamento e non ha ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui questo certificato si applica a dei punti che sono previsti dall'emendamento in questione; b) un Governo che ha accettato un emendamento ad un allegato gia' entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave abilitata a battere bandiera di uno Stato il cui Governo ha notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, conformemente al sotto-comma g) ii) del paragrafo 2) del presente articolo, che si dispensa dal dar efficacia all'emendamento. 5) Salvo specifica disposizione contraria, ogni emendamento alla presente convenzione fatto in applicazione del presente articolo e che concerne la struttura della nave, si applica solo alle navi la cui chiglia e' stata impostata o che si trovano ad uno stadio avanzato equivalente alla data dell'entrata in vigore di tale emendamento o dopo detta data. 6) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad un emendamento o qualsiasi notifica comunicata in virtu' del sotto-comma g) ii) del paragrafo 2) del presente articolo devono essere trasmesse per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informera' tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data in cui l'ha ricevuta. 7) Il Segretario generale dell'Organizzazione informera' tutti i Governi contraenti di ogni emendamento che entrera' in vigore in virtu' del presente articolo, nonche' della data dell'entrata in vigore di ciascun emendamento.

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