DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 775

Type DPR
Publication 1978-09-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 4 della suddetta legge n. 1265/1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e successive modificazioni, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

((Udito il parere del Consiglio di Stato;))

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro delle finanze.

PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1978

Registro n. 42 Finanze, foglio n. 33

Statuto - art. 1

Art. 1. Scopi Le finalita' del Fondo di assistenza per i finanzieri sono quelle stabilite con la legge istitutiva 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni.

Statuto - art. 2

Art. 2. Assistenza agli orfani L'assistenza agli orfani si attua con la erogazione di contributi per rette di convitto, semiconvitto o per la frequenza di scuole ed istituti di istruzione statali, con l'ammissione in colonie marine e montane e con altri interventi atti a favorirne l'istruzione e la formazione civica. L'assistenza e' prestata ai figli legittimi, legittimati e adottivi dei militari del Corpo nonche' a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternita'. Essa e' subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli orfani e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti. Possono godere dell'assistenza, in ordine di precedenza: a) gli orfani dei militari caduti nell'adempimento del dovere; b) gli orfani dei militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per causa di esso; c) gli orfani dei militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per causa di servizio; d) gli orfani dei militari congedati per riforma a causa di ((malattia contratta in servizio e per causa di esso;)) e) gli orfani dei militari che siano deceduti dopo la cessazione dal servizio ed abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio. In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza assoluta coloro i quali sono orfani anche di madre. Godono di precedenza gli orfani la cui madre per malattia o per gravi menomazioni fisiche non sia piu' idonea a provvedere alla loro educazione. Contributi per rette di convitto o semiconvitto presso collegi convenzionati possono essere elargiti, se le possibilita' finanziarie del Fondo lo consentono ed in misura non superiore alla meta' dell'ammontare globale della retta, ai figli dei militari del Corpo che siano stati dichiarati permanentemente inabili per lesioni o per infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. I contributi di cui al comma precedente, non superiori ad un quarto dell'ammontare globale della retta, possono essere concessi ai figli dei militari del Corpo in servizio che siano orfani di madre o la cui madre per malattia o gravi menomazioni fisiche non sia piu' in grado di provvedere alla loro educazione per un periodo di tempo non inferiore ad un intero anno scolastico. Possono essere ammessi nei collegi gli assistibili che abbiano eta' non inferiore a sei anni e non superiore a quindici al 31 dicembre dell'anno di ammissione quando debbano continuare un corso di studio gia' intrapreso con buon profitto e vi sia, di norma, rispondenza tra l'eta' del candidato all'assistenza e gli studi gia' compiuti. L'assistenza e' consentita fino alla conclusione della istruzione di secondo grado ma non oltre il termine dell'anno scolastico nel corso del quale l'assistito compie il ventesimo anno di eta'. Prima di tale termine ne puo' essere disposta la sospensione o la cessazione per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione o nel caso il genitore vivente contragga nuove nozze.

Statuto - art. 3

Art. 3. (( (Iniziative assistenziali). )) ((L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanita' e svilupparne le capacita' psico-fisiche e sportive. Tali iniziative, da attuare secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare: a) attivita', cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative; b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani; c) colonie estive, montane e marine, per i figli; d) attivita' fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche; e) circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalita' assistenziali e ricreative; f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermita' contratta in servizio e per causa di esso nonche' dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio; g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura; h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico 'Il Finanziere' e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa; i) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in localita' disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno; l) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani; m) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo; n) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente e' obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilita' lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, nonche' ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio. Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.))

Statuto - art. 4

Art. 4. Borse di studio Le borse di studio ai figli dei militari in servizio e in congedo, che abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio o siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, sono conferite per concorso, al quale sono ammessi i figli e gli orfani iscritti ad istituti d'istruzione secondaria, statali o riconosciuti dallo Stato, nonche' gli universitari che abbiano superato in ciascun anno di corso gli esami nelle materie del relativo piano di studio. A tal fine sono compilate distinte graduatorie di merito per gli ammessi agli istituti d'istruzione secondaria e alle universita' di cui al comma precedente. Nella formazione della graduatoria si tiene conto della votazione conseguita e della regolarita' nella progressione degli studi. A parita' di punteggio per ciascuna categoria di concorrenti sono preferiti: a) gli orfani; b) i figli dei militari con maggior carico di famiglia; c) i figli dei militari in congedo; d) i figli di militari di minor grado; e) i figli di militari con minor reddito familiare.

Statuto - art. 5

Art. 5. Assicurazioni ed indennizzi L'assicurazione dei militari addetti a servizi particolarmente rischiosi puo' essere stipulata sulla vita e sull'invalidita' dei medesimi o per danni a terzi, quando il relativo onere non sia per legge a carico dello Stato. L'istituto assicuratore e' scelto a mezzo di apposita licitazione privata nei modi di legge. Nel caso in cui il militare, per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere, abbia contratto grave invalidita' permanente, dalla quale sia derivata la cessazione del rapporto di impiego, il Fondo interviene a suo favore concedendo uno speciale indennizzo. Anche ai superstiti di militari deceduti in attivita' di servizio, per infortunio non riconosciuto come dipendente da causa di servizio puo' essere concesso uno speciale indennizzo. Annualmente in sede di delibera del bilancio di previsione sara' stabilita l'entita' dei due indennizzi.

Statuto - art. 6

Art. 6. Sussidi Il Fondo puo' concedere sussidi a domanda e su proposta, motivate e documentate, dei comandanti di Corpo ai militari in servizio ed a quelli in congedo che abbiano prestato non meno di nove anni di effettivo servizio o che siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, alle loro vedove e agli orfani ed, in casi eccezionali, anche a congiunti. Salvo i casi di particolari situazioni di disagio conseguenti o collegati ad infermita' o malattia grave e persistente dei militari e loro congiunti o superstiti, non si puo' erogare piu' di un sussidio, in un biennio, allo stesso beneficiario. Gli orfani assistiti col pagamento della retta di convitto o con l'erogazione del contributo scolastico a norma dell'art. 2 del presente statuto, non possono fruire di sussidi allo stesso titolo. L'ammontare massimo dei sussidi e' stabilito dal consiglio di amministrazione in sede di delibera del bilancio di previsione annuale.

Statuto - art. 7

Art. 7. Indennita' di buonuscita L'indennita' di buonuscita e' corrisposta, in aggiunta a quella liquidata dallo Stato in base alle norme vigenti, al militare con almeno nove anni di servizio effettivo alla data di ((cessazione definitiva dal servizio nel Corpo,)) Nei casi di collocamento in congedo per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio l'indennita' e' ugualmente corrisposta anche se il militare non abbia compiuto un periodo di servizio di nove anni. ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000)). ((Nei casi di collocamento in congedo per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, se il militare non ha compiuto un periodo di servizio di nove anni l'indennita' e' ugualmente corrisposta nella misura ragguagliata a dieci annualita'.)) La misura dell'indennita' per ciascun anno di servizio utile e' calcolata moltiplicando l'ammontare dello stanziamento iscritto in bilancio a tale effetto nell'anno finanziario cui e' corrisposta per il coefficiente 0,0000347. Nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo l'indennita' minima da corrispondere e' ragguagliata a dieci annualita'. ((5))

Statuto - art. 8

Art. 8. Contributi ad enti morali Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti: a) Associazione nazionale dei finanzieri, eretta in ente morale con [regio decreto 17 marzo 1929, n. 377](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-17;377); b) museo storico della guardia di finanza, eretto in ente morale con [regio decreto 7 aprile 1941, n. 403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-07;403); c) Cassa ufficiali istituita con [regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-05;1187), convertito nella [legge 4 aprile 1935, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-04;568), e successive modificazioni; d) Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza istituito con [regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-05;1187), convertito nella [legge 4 aprile 1935, n. 568](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-04-04;568), e successive modificazioni. I contributi possono essere concessi in relazione ad effettive esigenze documentate volta per volta dagli enti anzidetti.

Statuto - art. 9

Art. 9. Organi del Fondo Gli organi del Fondo sono: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto - art. 10

Art. 10. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal presidente; b) dal vice-presidente; c) da nove membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti, due sottufficiali, due appuntati, tutti in servizio permanente o continuativo della guardia di finanza. Esercita le funzioni di segretario del consiglio il capo della segreteria. I membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il consiglio e' convocato dal presidente in via ordinaria due volte al mese e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. L'avviso di convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno ed e' recapitato ai componenti del consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a meno che non si tratti di convocazione urgente; nel qual caso l'avviso potra' essere recapitato 24 ore prima. Il presidente puo' incaricare singoli componenti del consiglio di riferire su determinati affari. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. I verbali riportati integralmente nel registro delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Statuto - art. 11

Art. 11. Il consiglio di amministrazione: a) ((approva)) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale; b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto; c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto; d) delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprieta', vendita di beni fruttiferi, lasciti da investire e stabilisce l'ammontare massimo cui puo' giungere il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti; e) delibera sull'ammissione degli orfani ai benefici dell'assistenza scolastica gratuita od a retta ridotta nonche' sulla sospensione o cessazione di tali forme di assistenza; f) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000)). Il Ministro delle finanze o un Sottosegretario da lui delegato puo' sempre assistere alle sedute del consiglio.

Statuto - art. 12

Art. 12. Presidente Presidente del Fondo e' il comandante generale della guardia di finanza. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del Fondo; b) provvede, per il tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il consiglio alla prima adunanza; d) presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo; e) vigila sulla gestione del bilancio e sull'amministrazione del patrimonio del Fondo.

Statuto - art. 13

Art. 13. Vicepresidente Vicepresidente del Fondo e' il comandante in seconda della guardia di finanza. Egli sostituisce il presidente, nei casi di impedimento o di assenza, e lo coadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 12.

Statuto - art. 14

Art. 14. Segretario Il segretario del consiglio di amministrazione: a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; b) redige i verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione curandone la trascrizione sull'apposito libro; c) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente; d) cura la tenuta della contabilita' del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione; e) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo; f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordini della guardia di finanza; g) redige trimestralmente il conto delle riscossioni e dei pagamenti e lo invia al collegio dei revisori dei conti unitamente all'avviso di convocazione della seduta in cui il conto stesso e' sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione per l'approvazione. Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Statuto - art. 15

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