La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il completamento del programma di costruzione dei ponti stabili sul fiume Po, di cui alla legge 22 novembre 1962, n. 1708, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per ulteriori oneri connessi all'attuazione del programma stesso è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979 e 1980.