LEGGE 5 dicembre 1978, n. 785
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 è così modificato: a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - ANSELMI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.