LEGGE 5 dicembre 1978, n. 786
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente: "I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimenti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione. Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa".
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