LEGGE 5 dicembre 1978, n. 788
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto. Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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