DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 796

Type DPR
Publication 1978-10-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1250 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 262, 263, 264, 265, 266 e 267, relativi alla scuola di perfezionamento in statistica sanitaria annessa alla facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in statistica sanitaria Art. 262. - La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha due indirizzi: 1) statistica medica; 2) programmazione socio-sanitaria. La scuola rilascia un unico diploma con specificazione dell'uno e dell'altro indirizzo. Art. 263. - Alla scuola possono iscriversi: a) i laureati in qualsiasi disciplina; b) i diplomati in statistica, i funzionari ed operatori di enti pubblici e privati interessati a problemi di sanita' pubblica. Art. 264. - Per essere ammessi alla scuola gli aspiranti che si trovano nella condizione prevista dall'art. 263, comma a), dovranno sostenere un colloquio preliminare che si terra' sempre il secondo sabato del mese di gennaio di ogni anno, con una commissione composta dai docenti della scuola. La scuola prevede l'assegnazione di alcune borse di studio (a copertura delle tasse di laboratorio) a neolaureati particolarmente meritevoli; la valutazione scaturita dall'esito del colloquio e dall'esame del curriculum universitario e di eventuali altri titoli. Art. 265. - La scuola ha la durata di tre anni. Per coloro che richiedono l'iscrizione in base al comma b) dell'art. 263 la durata del corso e' di un anno. Art. 266. - Gli insegnamenti sono: Fondamentali: 1) demografia; 2) demografia e statistica sanitaria 3) ecologia; 4) economia sanitaria; 5) elaborazione automatica dei dati I; 6) elaborazione automatica dei dati II; 7) elementi di matematica; 8) epidemiologia; 9) genetica di popolazioni umane; 10) metodi statistici in campo bio-medico; 11) metodologia statistica; 12) principi di inferenza statistica; 13) principi di programmazione socio-sanitaria; 14) programmazione socio-sanitaria applicata; 15) sistemi informativi sanitari; 16) sociologia sanitaria e demografia sociale; 17) sperimentazione clinica e farmacologica; 18) statistica multivariata; 19) statistica sanitaria; 20) tecniche di programmazione socio-sanitaria. Complementari: 1) analisi biometriche; 2) antropologia culturale; 3) biocibernetica; 4) calcolo automatico; 5) controllo qualita' dei prodotti sanitari; 6) elementi di biologia; 7) elementi di farmacologia; 8) elementi di fisiopatologia; 9) igiene urbanistica; 10) legislazione sociale regionale; 11) metodi statistici in epidemiologia; 12) metodi statistici in genetica; 13) piano degli esperimenti; 14) prove cliniche sequenziali; 15) psicologia sociale; 16) ricerca operativa in campo sanitario; 17) riconoscimento di forme; 18) sociologia delle organizzazioni; 19) statistica della sicurezza sociale; 20) tipologia delle strutture e dei servizi sociosanitari. Ordine degli studi dell'indirizzo in statistica medica: 1° Anno: 1) demografia e statistica sanitaria; 2) elementi di matematica; 3) metodologia statistica; 4) principi di inferenza statistica. 2° Anno: 1) elaborazione automatica dei dati I; 2) epidemiologia; 3) genetica di popolazioni umane; 4) metodi statistici in campo biomedico. 3° Anno: 1) elaborazione automatica dei dati II; 2) principi di programmazione socio-sanitaria; 3) sperimentazione clinica e farmacologica; 4) statistica multivariata. Ordine degli studi dell'indirizzo in programmazione socio-sanitaria: 1° Anno: 1) demografia; 2) epidemiologia; 3) genetica di popolazioni umane; 4) principi di programmazione socio-sanitaria; 5) sociologia sanitaria e demografia sociale; 6) statistica sanitaria. 2° Anno: 1) elementi di matematica; 2) metodologia statistica; 3) sistemi informativi sanitari; 4) tecniche di programmazione socio-sanitaria. 3° Anno: 1) ecologia; 2) economia sanitaria; 3) programmazione socio-sanitaria applicata. Gli iscritti a ciascun indirizzo potranno scegliere quali insegnamenti complementari anche quelli fondamentali dell'altro indirizzo. Art. 267. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti secondo il comma a) dell'art. 263 all'indirizzo in statistica medica dovranno aver superato tutti e dodici gli esami fondamentali e quelli di almeno quattro complementari, e gli iscritti all'indirizzo in programmazione socio-sanitaria dovranno aver superato tutti e tredici gli esami fondamentali e quelli di almeno quattro complementari. L'esame di diploma consistera' nella discussione, dinanzi ad una commissione costituita da almeno sette docenti della scuola, di una dissertazione scritta su un argomento originale relativo ad una delle materie di esame. Gli iscritti secondo il comma b) dell'art. 263 che avranno superato gli esami di almeno sette insegnamenti fondamentali dell'indirizzo in programmazione socio-sanitaria e di almeno tre insegnamenti complementari, riceveranno un attestato di frequenza e di profitto. Disposizione transitoria. - Coloro che all'entrata in vigore del presente nuovo statuto risultino gia' iscritti alla scuola al primo anno, al secondo o fuori corso potranno optare per il nuovo ordinamento; in tal caso il direttore della scuola, sentito il parere del consiglio dei docenti, potra' concedere una riduzione della durata del corso legale sulla scorta degli esami gia' sostenuti convalidandone alcuni a tutti gli effetti.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1978

Registro n. 127 Istruzione, foglio n. 392

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