DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. 808

Type DPR
Publication 1978-10-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 547, 548, 549, 550, 551 e 552, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 547. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni (3) e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di 30 per anno di corso e complessivamente di 90 iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 548. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione; 4) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione (II); 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; 5) esercitazioni pratiche. Vengono inoltre impartiti insegnamenti complementari sulle seguenti materie: tecnica degli esami endoscopici (I anno); cardiologia per la rianimazione (II anno); nozioni di tossicologia clinica (III anno). Tali insegnamenti costituiscono materia di esame. Art. 549. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 550. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 551. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1978

Registro n. 130 Istruzione, foglio n. 151

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