LEGGE 24 novembre 1978, n. 812
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata Parigi il 18 ottobre 1950.
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