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LEGGE 5 dicembre 1978, n. 825

Current text a fecha 1979-01-11

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico È accordata la garanzia di diritto dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a dieci anni che saranno emesse dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) fino al ricavo netto di lire 500 miliardi per consentire alle aziende del gruppo il consolidamento di passività a breve. La garanzia dello Stato diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale. È assunto a carico del Tesoro dello Stato, per i primi tre anni, l'onere per gli interessi sulle obbligazioni emesse dall'IRI a termine del primo comma del presente articolo. Il predetto onere per gli interessi sarà rimborsato all'IRI, in due rate, alle date del 30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1980. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 93 miliardi e 700 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO