LEGGE 6 dicembre 1978, n. 827
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La delega conferita al Governo dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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