LEGGE 14 dicembre 1978, n. 828
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, di cui alle leggi 24 luglio 1942, n. 1023 e 14 febbraio 1963, n. 280, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.