DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 830
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Modena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 74, 75, 84 e 98, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 74. - Alle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo, entro il numero dei posti stabilito per ciascuna scuola. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente.
Art. 75. - Gli aspiranti alla iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di specializzazione dovranno presentare alla segreteria entro i termini che saranno fissati ogni anno dalla facolta', domanda di ammissione in bollo competente, diretta al rettore e corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.).
Art. 84. - In nessun caso sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 98. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Gli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 110, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 105. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
Art. 106. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 107. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 108. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 109. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
Insegnamenti del 3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
Insegnamenti del 4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 110. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 141, 142, 143 e 144, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Art. 141. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ha sede presso la clinica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Art. 142. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 143. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato, pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.
4° Anno:
clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
Art. 144. - E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.
La scuola puo' aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalita' del corso.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sara' dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
La scuola di specializzazione in chirurgia, di cui agli articoli 145, 146, 147 e 148, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.
La scuola di specializzazione in oculistica, di cui agli articoli 155, 156, 157, 158, 159 e 160, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.
Gli articoli 161, 162, 163, 164, 165 e 166, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 161. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
Art. 162. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 163. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 164. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.
2° Anno:
1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.
3° Anno:
1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
5) esercitazioni pratiche.
Art. 166. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 167, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in ematologia generale
Art. 167. - La scuola di specializzazione in ematologia generale conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.
La durata del corso e' di tre anni. Il numero dei posti disponibili e' di dodici per anno di corso (totale trentasei posti).
La scuola ha sede presso l'istituto di patologia medica e metodologia clinica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Gli articoli 170, 171 e 174, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 170. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontoiatrica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 171. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
La frequenza e' obbligatoria.
Il numero massimo di allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 174. - Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia, esaurita la frequenza obbligatoria di tre anni di corso, e superati, al termine di ciascun anno, gli esami di profitto, l'allievo dovra' sostenere, innanzi ad apposita commissione la discussione di una tesi scritta.
Gli articoli 187, 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia
Art. 187. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso la cattedra di gerontologia e geriatria e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 188. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 189. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.
2° Anno:
principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
biologia della senescenza II;
anatomia e istologia patologica II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno:
neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.
4° Anno:
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