LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari: a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento; b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a); c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento; d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento; e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Art. 2
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sara' provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni gia' di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3
A partire dal 1 gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio. Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non e' soggetto ad accettazione. Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti. Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse. Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonche' l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti. I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.((9))
Art. 4
Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potra' subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci stessi, in conformita' al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate dagli enti. Nel complesso delle spese correnti soggette all'incremento percentuale di cui al comma precedente, ma da evidenziare con specifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dallo Stato, dalle regioni o da disciolti enti nazionali, e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti, ragguagliate ad anno, per quanto necessario. Dette spese, oltre a quelle gia' sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, sono previste in misura non inferiore ai trasferimenti di risorse effettuati a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' a norma dell'articolo 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni, ove non abbiano ancora provveduto all'adempimento di cui al citato articolo 7, sono tenute, su richiesta dei comuni, a rilasciare certificato attestante l'importo spettante al comune richiedente. Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui al primo comma presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Le spese per l'assistenza psichiatrica di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, nonche' le entrate necessarie per la loro copertura, competono alle province sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33, 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978. Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura dell'incremento del 10 per cento di cui al comma precedente subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di trasporto, di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dall'ente proprietario, sono inviati alle regioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e coordinamento. Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto esclusivamente: a) delle quote di interessi relative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978; b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtu' di contratti perfezionati prima della approvazione del bilancio di previsione; c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi. Gli interessi passivi per prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non sono compresi fra quelli della precedente lettera c) e sono stanziati in apposito capitolo delle spese per interessi passivi dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si e' realizzato il prefinanziamento. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979 redatte in difformita' ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo. Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 debbono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e comunque i livelli di spesa fissati nei rispettivi bilanci di previsione. I precitati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad oneri per il personale e relativi ad accordi sindacali di carattere nazionale possono essere superati nei limiti degli accordi stessi, nei casi di aziende speciali di trasporto costituite successivamente al 1 gennaio 1976 da consorzi tra enti locali a carattere regionale e la cui attivita' di gestione sia iniziata dopo il 1 luglio 1976. Gli enti proprietari di aziende speciali di trasporto e gli enti partecipanti ai citati consorzi sono autorizzati, in via eccezionale, nei casi previsti dai due commi precedenti, a coprire l'eventuale maggiore perdita del 1978, rispetto a quella accertata nell'esercizio 1977, con la contrazione di un mutuo. Il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 1978 e' rideterminato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1979 a norma dei commi precedenti e le relative risultanze costituiscono base per l'incremento massimo del disavanzo stesso da iscriversi nei bilanci di previsione del 1979 ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 ))
Art. 7
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di societa' per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza. L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e' effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale. Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonche' per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di societa' per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Art. 8
Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che gia' esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi. Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10.
Art. 9
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.