La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmalo a Bucarest il 14 gennaio 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 dell'accordo stesso.
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - MALFATTI - OSSOLA - BISAGLIA
Accordo-art. 1
ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania, d'ora in avanti denominati come "Parti contraenti"; desiderosi di creare favorevoli condizioni per gli investimenti di capitale effettuati dagli investitori della Repubblica italiana nel territorio della Repubblica socialista di Romania e dagli investitori della Repubblica socialista di Romania nel territorio della Repubblica italiana; tenuto conto della collaborazione gia' felicemente instaurata con l'Accordo a lungo termine di collaborazione economica, industriale e tecnica tra i due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1973; consci che la mutua garanzia degli investimenti di capitale in virtu' di accordi internazionali e' suscettibile di stimolare gli investimenti stessi; tenuto debito conto delle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in, Europa, ed in particolare delle disposizioni relative al capitolo sullo sviluppo della cooperazione nel campo dell'economia e di quelle intese a favorire la conclusione di specifici accordi bilaterali concernenti vari problemi di mutuo interesse; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Promozione e garanzia degli investimenti di capitale). 1. Ognuna delle Parti contraenti incoraggera' e creera' favorevoli condizioni per gli investimenti di capitale nel proprio territorio effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente. 2. Gli investimenti di capitale saranno consentiti in conformita' alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio gli investimenti verranno effettuati e fruiranno della garanzia prevista dal presente Accordo. 3. Gli investimenti di cui al presente Accordo godranno sul territorio di ciascuna Parte contraente di ogni protezione e sicurezza.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. (Definizioni). Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento di capitale" si intende l'apporto alla realizzazione di un obiettivo economico, comprendente ogni categoria di beni e di servizi in cui sia investito un capitale. In particolare, anche se non esclusivamente, per "investimento di capitale" si intende: a) la proprieta' di beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto reale acquisito o costituito in conformita' alla legislazione del paese in cui l'investimento e' stato effettuato; b) i diritti di partecipazione a societa', imprese o ad altre iniziative economiche, ivi compresa qualsiasi quota di capitale cui l'investitore abbia diritto a qualunque altra forma di partecipazione azionaria; c) i crediti pecuniari e altri diritti relativi a servizi e prestazioni che abbiano un valore economico e finanziario; d) i diritti di proprieta' industriale e intellettuale, i procedimenti tecnologici, i marchi di fabbrica, le denominazioni e l'avviamento commerciale, il know-how; e) le concessioni conferite per legge e per contratto, ivi comprese quelle di ricerca e di sfruttamento. La modificazione di forma sotto la quale il capitale e' stato investito non pregiudichera' la sua qualita' di investimento. 2. Per "utili" si intendono i dividendi, i benefici ed i redditi di qualsiasi natura prodotti dai capitali investiti. 3. Per "investitori" si intendono: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana: i residenti di nazionalita' italiana e le persone giuridiche costituite nel territorio della Repubblica nei limiti e in ottemperanza delle norme vigenti; b) per quanto riguarda la Repubblica socialista di Romania: le unita' economiche romene aventi personalita' giuridica, che, in conformita' alle norme di legge romene, siano abilitate a svolgere attivita' commerciali e di cooperazione economica con l'estero.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. (Trattamento della nazione piu' favorita). 1. Ciascuna Parte contraente concedera', sul proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte contraente, ai loro investimenti di capitale e agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di terzi Stati, ai loro investimenti di capitale e agli utili che ne derivino, sia sulla base della propria legislazione interna che in esecuzione di accordi internazionali presenti e futuri. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione nel caso in cui i vantaggi accordati agli investitori di terzi Stati, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili, derivino dall'appartenenza presente e futura delle Parti contraenti ad unioni doganali, o valutarie, zone di libero scambio e comunita' economiche. 3. Le disposizioni del paragrafo i sulla concessione del trattamento della nazione piu' favorita non comportano l'obbligo per ciascuna delle Parti contraenti di estendere agli investitori dell'altra Parte, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili, i vantaggi derivanti dall'esecuzione di accordi internazionali o intese concernenti in tutto o in parte imposte e tasse o derivanti dall'applicazione della propria legislazione interna in materia di imposizione fiscale. 4. Ciascuna Parte contraente rispettera' ogni altra obbligazione assunta in ordine agli investitori dell'altra Parte contraente, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. (Espropriazione e indennizzi). 1. Gli investimenti di capitale degli investitori di ciascuna Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente non potranno essere sottoposti a provvedimenti di nazionalizzazione, espropriazione o a misure equivalenti alla nazionalizzazione o all'espropriazione se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata con le debite procedure e contro il versamento di una indennita'. Tale indennita' dovra' corrispondere al valore reale del capitale espropriato alla data dell'espropriazione stessa, essere liquida ed esigibile all'atto del trasferimento di proprieta', essere versata senza ritardo agli aventi diritto ed essere trasferibile liberamente e senza ritardo in valuta convertibile. A richiesta dell'investitore espropriato l'ammontare dell'indennita' dovra' formare oggetto di nuova valutazione da parte del competente organo giurisdizionale nel Paese in cui e' stato effettuato l'investimento, secondo le debite procedure di legge e in conformita' ai principi stabiliti nel presente articolo. Se, nonostante l'esaurimento delle procedure e delle possibilita' di ricorso previste dall'ordinamento del Paese in cui l'investimento di capitale ha avuto luogo, continuassero a sussistere divergenze fra le pretese di un investitore di una Parte contraente e quelle dell'altra Parte contraente in ordine all'ammontare dell'indennita', le parti in causa avranno il diritto di sottoporre nel termine di 2 mesi dall'esaurimento dei ricorsi interni la controversia a conciliazione od arbitrato, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965. Qualora l'ammontare dell'indennita' fissata in via definitiva risulti superiore o inferiore all'ammontare della indennita' liquidata all'atto dell'espropriazione, la relativa differenza dovra' essere versata o restituita senza ritardo all'avente diritto, essere trasferibile liberamente e senza ritardo in valuta convertibile. Nel caso in cui i versamenti delle indennita' di cui al presente paragrafo vengano effettuati con ritardo all'avente diritto, a quest'ultimo saranno dovuti gli interessi per il periodo corrispondente al ritardo stesso. 2. Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite o danni a causa di guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, ivi comprese perdite o danni a seguito di requisizioni subite sul territorio dell'altra Parte contraente, beneficeranno da parte di quest'ultima - per quanto riguarda le restituzioni, le indennita', i compensi o altri risarcimenti - di un trattamento adeguato e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di terzi Stati. I relativi versamenti dovranno essere corrisposti senza ritardo agli aventi diritto ed essere trasferibili liberamente e senza ritardo in valuta convertibile.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. (Rimpatrio dei capitali e degli utili). Ciascuna Parte contraente garantira' in ogni momento il libero trasferimento dei capitali e degli utili che ne derivano, nonche' dei capitali derivanti da realizzi successivi e dei relativi utili, appartenenti agli investitori dell'altra Parte contraente, e, in caso di liquidazione o vendita, dei realizzi di tale liquidazione o vendita, fermo il diritto di ciascuna Parte contraente di esercitare equamente, in buona fede e in maniera non discriminatoria, i poteri conferibile dalla sua legislazione.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. (Surrogazione). Qualora una delle Parti contraenti effettui, secondo le proprie disposizioni di legge, un pagamento a titolo di indennizzo ad un proprio investitore per un investimento di capitale o per una parte di esso investito nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima si impegna a riconoscere: a) il trasferimento di qualsiasi diritto e pretesa da detto investitore alla Parte contraente che ha corrisposto la indennita'; b) che la Parte contraente che ha corrisposto l'indennita' e' abilitata in via di surrogazione a sostenere i diritti e le pretese e ad esercitare le azioni spettanti all'investitore, assumendone altresi' gli obblighi connessi con l'investimento di capitale, ivi compreso quello del pagamento delle relative tasse ed imposte. La Parte contraente surrogatasi potra' sostenere i diritti e le pretese ed esercitare le azioni nella stessa misura ed entro gli stessi limiti del precedente titolare tanto innanzi ad organi giudiziari dell'altra Parte contraente che in qualsiasi altra forma prevista.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. (Trasferimenti valutari). 1. I trasferimenti valutari previsti ai precedenti articoli 4, 5 e 6 saranno effettuati liberamente e senza ritardo nella divisa convertibile in cui l'investimento di capitale e' stato effettuato, ovvero in qualsiasi altra divisa convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore alla data del trasferimento. 2. Si intendono senza ritardo i trasferimenti che si effettuano entro un termine normalmente necessario per espletare le formalita' di trasferimento. Il termine decorre dal giorno in cui e' stata presentata alle Autorita' competenti, nei modi previsti dalla legge, la richiesta di trasferimento corredata dai documenti necessari. Tale termine non deve in nessun caso superare un periodo di due mesi.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. (Investimenti di capitale antecedenti). Gli investimenti di capitale effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo da investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte e gli utili che ne derivano sono egualmente disciplinati dalle disposizioni del presente Accordo.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. (Controversie tra le Parti contraenti). 1. Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica. Qualora una controversia tra le Parti contraenti non potesse essere risolta per via diplomatica entro sei mesi dal suo inizio, previa richiesta di una delle Parti contraenti la stessa sara' sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale. 2. Il tribunale arbitrale sara' costituito, per ogni caso specifico, come segue. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro. I due arbitri cosi' nominati sceglieranno un cittadino d'un terzo Stato che verra' nominato presidente del tribunale arbitrale previa approvazione delle due Parti contraenti. Il presidente dovra' essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. Se in nessuno dei periodi precedentemente specificati le nomine di cui trattasi hanno avuto luogo, ciascuna Parte potra', in assenza di altre intese, invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia ad effettuare le nomine necessarie. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia e' cittadino di una delle Parti contraenti o se e' in altro modo impedito ad espletare tale compito, le nomine necessarie saranno effettuate dal vice presidente della Corte internazionale di giustizia. Se anche questi si trova in una delle situazioni impeditive richiamate nel presente paragrafo le nomine saranno effettuate dal membro piu' anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una delle Parti contraenti. 3. Il tribunale arbitrale applichera' le disposizioni del presente Accordo e di altri accordi eventualmente conclusi fra le Parti contraenti e le norme del diritto internazionale generale. Esso decidera' a maggioranza di voti. La decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le Parti contraenti. 4. Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese relative al proprio membro del tribunale nonche' alla propria rappresentanza nel procedimento arbitrale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale e le rimanenti spese saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contraenti. 5. Il tribunale arbitrale stabilira' la propria procedura.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. (Entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo). 1. Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alle procedure costituzionali di ciascuna Parte contraente; gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma appena possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per la durata di dieci anni e si intendera' prorogato per un ulteriore periodo di dieci anni, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti contraenti effettuata almeno dodici mesi prima della scadenza. Successivamente l'Accordo potra' essere denunciato in ogni momento, con un preavviso scritto di dodici mesi. 3. Per quanto riguarda gli investimenti di capitale effettuati durante il periodo di validita' dell'Accordo ed i relativi utili, le disposizioni del presente Accordo continueranno ad avere effetto per la durata di venti anni dalla data della scadenza dell'Accordo stesso. FATTO a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due originali, in lingua italiana e romena, i due testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA Filippo Maria Pandolfi Florea Dumitrescu Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI