LEGGE 21 dicembre 1978, n. 869

Type Legge
Publication 1978-12-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXV dell'accordo stesso.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo-art. I

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA L'ITALIA ED IL CANADA Il Governo dell'Italia e il Governo del Canada hanno concordato quanto segue: Articolo I. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto da esso diversamente disposto: a) "prestazione per i figli" designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione per orfano o una prestazione per figlio di assicurato invalido erogabile in base al Regime pensionistico del Canada; b) "Autorita' competente" designa il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte; c) "periodo accreditato" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtu' della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Designa anche, per quanto concerne l'Italia, un periodo assimilata dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, per quanto concerne il Canada, un periodo ("periodo equivalente") durante il quale e' erogabile una pensione di invalidita' in virtu' del Regime pensionistico del Canada; d) "prestazione in caso di morte" designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione in caso di morte erogabile in virtu' del Regime pensionistico del Canada; e) "lavoratore" designa, per quanto concerne l'Italia, una persona considerata come lavoratore dalla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una persona che svolga una attivita' lavorativa coperta dal Regime pensionistico del Canada; f) "pubblico impiego" designa, per quanto concerne l'Italia, l'impiego di una persona legata all'organismo da cui dipende da un rapporto di diritto pubblico, e, per quanto concerne il Canada, designa l'impiego in qualita' di membri della Polizia reale canadese a cavallo o delle Forze armate del Canada, nonche' l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada o dal Governo od ente municipale di qualsiasi provincia e include ogni impiego che possa essere designato come tale di volta in volta dalle Autorita' competenti di ciascuna delle due Parti; g) "prestazione di invalidita'" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di invalidita' o una pensione privilegiata d'invalidita' erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di invalidita' erogabile in base al Regime pensionistico del Canada; h) "legislazione" designa la legislazione specificata o descritta all'articolo II, e ogni emendamento alla suddetta, e includera': (i) i provvedimenti legislativi e i regolamenti relativi a nuovi rischi od obblighi sociali, ma solo ove le Parti addivengano ad intese a tale effetto; (ii) i provvedimenti legislativi e i regolamenti che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, ma solo qualora il Governo della Parte interessata non notifichi la propria volonta' contraria al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti legislativi e regolamenti; i) "mese" designa un mese di calendario; j) "prestazione di vecchiaia" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di vecchiaia, una pensione di anzianita' o una pensione anticipata erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di vecchiaia erogabile in base allo "Old Age Security Act" (esclusi ogni supplemento subordinato al reddito, l'assegno per il coniuge e la pensione in caso di ritiro dal lavoro - "retirement pension" - concessa in base al Regime pensionistico del Canada); k) "pensione", "assegno" o "prestazione" includono qualsiasi maggiorazione di pensione, assegno o prestazione; l) "assegno per il coniuge" designa la prestazione comprendente l'equivalente della pensione e l'equivalente del supplemento erogabili al coniuge di un pensionato ai sensi dello "Old Age Security Act"; m) "prestazione ai superstiti" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione erogabile in base alla legislazione italiana alle categorie di familiari di un assicurato o pensionato defunto riconosciuti, ai sensi di detta legislazione, come superstiti di tale assicurato o pensionato e, per quanto concerne il Canada, una pensione ai superstiti erogabile al coniuge superstite in base al Regime pensionistico del Canada; n) "territorio" designa, per quanto concerne l'Italia, il territorio della Repubblica italiana e, per quanto concerne il Canada, il territorio del Canada; o) "prestazioni in caso di tubercolosi" designano le prestazioni in natura o in denaro erogabili in caso di tubercolosi in virtu' della legislazione italiana; p) "anno" designa un anno di calendario; q) altri termini ed espressioni hanno il significato loro rispettivamente attribuito dalla legislazione applicabile.

Accordo-art. II

Articolo II. Le disposizioni del presente Accordo si applicano: a) per quanto concerne l'Italia: (i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali; (ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i); (iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e (iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo XXIV, alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) per quanto concerne il Canada: (i) allo "Old Age Security Act"; e (ii) al Regime pensionistico del Canada.

Accordo-art. III

Articolo III. (1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 11, nonche' ai loro familiari a carico e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte. (2) Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Accordo, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti in virtu' del presente Accordo gode dei diritti ed e' soggetta agli obblighi di tale legislazione come se fosse soggetta a detta legislazione senza avvalersi del presente Accordo.

Accordo-art. IV

Articolo IV. (1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, un lavoratore e' soggetto unicamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attivita'. (2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, qualora un lavoratore svolga la sua attivita' nello stesso periodo di tempo nel territorio di ambedue le Parti sara' soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sara' considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entrambi i territori, sara' considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Accordo-art. V

Articolo V. (1) Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio di una Parte, a detto lavoratore continuera' ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi. (2) a) Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attivita' nel territorio dell'altra Parte, detto lavoratore, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, avra' diritto di scegliere, entro tre mesi da tale entrata in vigore, l'applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applichera' la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di 24 mesi; qualora egli scelga la legislazione della seconda Parte, gli si applichera' la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui egli ne avra' dato comunicazione alla idonea Autorita' competente. b) Qualora detto lavoratore non dovesse esercitare alcuna scelta in base a quanto previsto dalla lettera a), continuera' ad applicarglisi la legislazione cui era soggetto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora, in virtu' di tale disposizione, si applichi la legislazione della prima Parte, di cui alla lettera a), la medesima gli si applichera' per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo-art. VI

Articolo VI. (1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per l'Italia venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio del Canada, la legislazione canadese non le si applichera'. (2) Qualora una persona che sia soggetta alla legislazione canadese e che presti servizio come impiegato governativo per il Canada venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio della Repubblica italiana, la legislazione italiana non le si applichera' e le si applichera' la legislazione canadese come se fosse stata impiegata nel territorio canadese. (3) Le disposizioni di cui all'articolo V, paragrafo (2), in materia di scelta della legislazione si applicheranno al cittadino di una delle due Parti che, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sia impiegato localmente quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte. (4) a) Il cittadino di una delle due Parti che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte, avra' diritto di scegliere, entro tre mesi a partire dall'inizio del rapporto di impiego, l'applicazione della legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne l'impiego stesso. Se egli sceglie la legislazione della Parte di cui e' cittadino, tale legislazione gli si applichera' fino ad un massimo di 24 mesi; e se egli sceglie la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, gli si applichera' tale legislazione. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui egli ne avra' data comunicazione alla idonea Autorita' competente. b) Se una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui alla lettera a) non si avvalga di tale diritto, ad essa si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio e' impiegata.

Accordo-art. VII

Articolo VII. (1) Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo (2) del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato a bordo di una nave dell'altra Parte, gli si applichera' la legislazione di quest'ultima Parte, come se fosse soddisfatto ogni requisito riguardante la cittadinanza, la residenza o il domicilio. (2) I membri dell'equipaggio di una nave di una delle due Parti, che sono remunerati da un datore di lavoro avente una sede effettiva nel territorio dell'altra Parte e che risiedono nel territorio di tale Parte, saranno soggetti alla legislazione di detta Parte. (3) Ai fini del presente articolo per nave di una Parte si intende, per quanto concerne il Canada, una nave o battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente una sede effettiva nel Canada e, per quanto concerne l'Italia, una nave o battello battente bandiera italiana.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. Fatto salvo quanto previsto all'articolo IX, paragrafo (3), i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.

Accordo-art. IX

Articolo IX. (1) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), qualora, in virtu' delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione canadese durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio italiano, tale periodo di residenza sara' considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese. (2) I periodi durante i quali il coniuge o i familiari a carico di cui al paragrafo (1) sono soggetti, a cagione del loro impiego, alla legislazione italiana, non saranno considerati come periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese. (3) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (4), qualora, in virtu' delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio del Canada, tale periodo non sara' considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese. (4) I periodi durante i quali il coniuge o un familiare a carico di cui al precedente paragrafo (3) versi i contributi al Regime pensionistico del Canada verranno considerati quali periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.

Accordo-art. X

Articolo X. Nonostante quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, le Autorita' competenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai principi fondamentali del presente Accordo.

Accordo-art. XI

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