DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 871
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 102, concernente le norme generali per le scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 102 , primo comma. - Le scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592).
L'ammissione, alle scuole e' riservata ai laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente.
L'ammissione alle scuole avviene mediante concorso per titoli ed esami.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
L'art. 107, riguardante la scuola di specializzazione in urologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 107. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:
Insegnamenti Esami
1° Anno:
1) anatomia sistematica e topo- 1) anatomia sistematica e top
grafia dell'apparato urinario e grafica dell'apparato urinario
genitale maschile; e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato 2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; rinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urourologia; 3) batteriologia in urourologia.
4) semeiotica funzionale e stru-
mentale dell'apparato urogenita-
le I.
2° Anno:
1) semeiotica funzionale e stru- 1) semeiotica funzionale e stru-
mentale dell'apparato urogenita- mentale dell'apparato urogeni-
le II; tale;
2) le nefropatie mediche; 2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'ap- 3) anatomia chirurgica dell'ap-
parato urinario e genitale ma- parato urinario e genitale ma-
schile; schile.
4) patologia dell'apparato uri-
nario e genitale maschile I;
5) radiologia dell'apparato uri-
nario e genitale maschile I.
3° Anno:
1) patologia dell'apparato uri- 1) patologia dell'apparato uri-
nario e genitale maschile II; nario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato uri- 2) radiologia dell'apparato uri-
nario e genitale maschile II; nario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee veneree 3) le affezioni cutanee veneree
nei riguardi dell'urologia; nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia. 4) andrologia.
4° Anno:
1) anatomia e istologia patolo- 1) anatomia e istologia patolo-
gica dell'apparato urinario e ge- gica dell'apparato urinario e ge-
nitale maschile; nitale maschile;
2) farmacoterapia delle affezio- 2) farmacoterapia delle affezio-
ni urogenitali; ni urogenitali;
3) anestesia e trattamento pre e 3) anestesia e trattamento pree
post operatorio del malato urolo- post operatorio del malato urolo-
gico; gico;
4) nefrologia chirurgica; 4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;
6) procedimenti di chirurgia en-
doscopica I;
7) interventi e procedimenti o-
peratori sull'apparato urinario e
genitale maschile I.
5° Anno:
1) clinica urologica II; 1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica 2) patologia e clinica urologica
infantile; infantile;
3) urologia ginecologica; 3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia en- 4) interventi e procedimenti doscopica II; operatori sull'aparato urinario
e genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino;
6) la chirurgia vascolare;
7) interventi e procedimenti o-
peratori sull'apparato urinario e
genitale maschile II.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 117, riguardante la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in ortopedia
Art. 117. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
insegnamento pratico:
chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;
insegnamento teorico:
anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.
2° Anno:
insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in
reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore; reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;
insegnamento teorico:
anatomia ed istologia patologia dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.
3° Anno:
insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);
insegnamento teorico:
anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.
4° Anno:
insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale.
5° Anno:
insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;
insegnamento teorico:
patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 118, riguardante la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 118. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di trentasei per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. E' altresi' obbligatorio un periodo di internato di almeno dieci mesi per ogni anno di corso.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 120, 121, 122, concernenti la scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica, che muta la denominazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 120. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di sette per anno di corso e complessivamente di ventotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 121. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 122. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 135, 136, 137, riguardanti la scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 135. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.
La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche.
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