DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 879
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 108, 109, 113 e 114, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 108. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione che conferiscono, al termine del periodo per ciascuna di esse stabilito, e dopo il superamento delle relative prove d'esame, il diploma di specialista da rilasciarsi ai sensi di legge.
Possono iscriversi alle scuole di specializzazione solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 109. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 113. - Per ogni scuola e' fissato un numero minimo ed un numero massimo di iscritti.
Ogni volta se ne riconosca l'opportunita', per particolari contingenze, la facolta' potra' sospendere le iscrizioni al primo anno di singole scuole, dietro proposta del direttore della scuola.
Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza o gli esami sostenuti nella scuola di provenienza nell'ambito del numero dei posti stabiliti dallo statuto delle scuole di specializzazione.
Il giudizio di ammissione spetta al giudizio della scuola e deve essere ratificato dalla facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 114. - Non sono acconsentite abbreviazioni di corso.
Gli articoli 125, 126 e 127, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 125. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'Universita' di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di 9 (nove) per anno di corso e complessivamente di trentacinque per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 126. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 127. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 131 e 132, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 131. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di otto per i primi due anni e sette per gli ultimi due anni di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 132. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
2) igiene del lavoro II;
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.
3° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.
4° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivo, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante Vanno. Per le materie biennali o triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 133, 134 e 135, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 133. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di urologia e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 134. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:
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Insegnamenti | Esami
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1° Anno: |
1) anatomia sistematica e |1) anatomia sistematica e
topografica dell'apparato urinario|topografica dell'apparato urinario
e genitale maschile; |e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato |2) fisiologia dell'apparato
urinario e genitale maschile; |urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia; |3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e |
strumentale dell'apparato |
uro-genitale I. |
2° Anno: |
1) semeiotica funzionale e |1) semeiotica funzionale e
strumentale dell'apparato |strumentale dell'apparato
uro-genitale; |uro-genitale II;
2) le nefropatie mediche; |2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica |3) anatomia chirurgica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile; |maschile.
4) patologia dell'apparato |
urinario e genitale maschile I; |
5) radiologia dell'apparato |
urinario e genitale maschile I. |
3° Anno: |
1) patologia dell'apparato |1) patologia dell'apparato
urinario e genitale maschile II; |urinario e genitale maschile;
|2) radiologia dell'apparato
2) radiologia dell'apparato |urinario e genitale parato
urinario e genitale maschile II; |urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree |3) le affezioni cutanee e veneree
nei riguardi dell'urologia; |nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia |4) andrologia.
4° Anno: |
1) anatomia e istologia patologica|1) anatomia e istologia patologica
dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale
maschile; |maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni |2) farmacoterapia delle affezioni
uro-genitali; |uro-genitali;
3) anestesia e trattamento pre e |3) anestesia e trattamento pre e
post-operatorio del malato |post-operatorio del malato
urologico; |urologico;
4) nefrologia chirurgica |4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I; |
6) procedimenti di chirurgia |
endoscopica I. |
5° Anno: |
1) clinica urologica II; |1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica |2) patologia e clinica urologica
infantile; |infantile;
3) urologia ginecologica; |3) urologia ginecologica;
|4) interventi e procedimenti
4) procedimenti di chirurgia |operatori sull'apparato urinario e
endoscopica II; |genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino; |
6) la chirurgia vascolare; |
7) interventi e procedimenti |
operatori dell'apparato urinario e|
genitale maschile. |
Art. 135. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui agli articoli da 156 a 164 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Gli articoli 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 165. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesia e rianimazione dell'Universita' di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
Art. 166. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 167. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 168. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 169. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 170. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 171. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.
2° Anno:
1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.
3° Anno:
1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
5) esercitazioni pratiche.
Art. 172. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi 2 sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 173, 174 e 175, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
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