DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1978, n. 884
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'accordo intervenuto il 28 ottobre 1977 fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il lavoro straordinario puo' essere richiesto e reso per indilazionabili esigenze connesse alle peculiari attivita' di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio. Lo stanziamento annuo per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 140 ore per ciascuna unita' di detto personale. Le ore di lavoro straordinario da effettuare e da retribuire non potranno superare, di regola, per singolo dipendente, il numero di 240 ore annuali; il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, potra' autorizzare ulteriori prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 300 ore annuali individuali per particolari esigenze della produzione e commercializzazione dei prodotti. Al termine di ogni anno il titolare di ogni singola unita' organica autorizzata ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario presentera' al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una circostanziata relazione finale sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per gli opifici, stabilimenti e servizi, la cui attivita' richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilita', in eccedenza al limite di cui al terzo comma e sempreche' non sia possibile farvi fronte con la mobilita' del personale, su proposta motivata del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, particolari limiti di orario e di spesa per periodi non eccedenti l'anno finanziario. Tale provvedimento dovra' contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare dell'unita' organica, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario nonche' l'ammontare della relativa spesa. Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unita' organica presentera' al direttore generale una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito, da rimettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 2
A decorrere dal 1 luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario eseguito e' determinata secondo i criteri appresso indicati: a) per le qualifiche di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e qualifiche equiparate e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento e qualifiche equiparate viene adottato l'indice 95, per quella di ispettore capo aggiunto e qualifiche equiparate viene adottato l'indice 92, rapportati al trattamento del primo dirigente fatto pari a 100; b) per le qualifiche di vertice della carriera del personale dell'esercizio con parametro 370 viene stabilito un rapporto tra detto parametro e quello di 406 attribuito al primo dirigente quale parametro base. Tale rapporto e' arrotondato ai dieci centesimi per difetto; c) la misura del compenso orario per lavoro straordinario delle anzidette qualifiche viene determinata moltiplicando gli indici di cui al punto a) e il rapporto di cui al punto b) per un centosettantacinquesimo del trattamento economico mensile del primo dirigente per stipendio piu' indennita' di funzione alla classe iniziale di stipendio maggiorata del quindici per cento e arrotondata alla lira per eccesso; d) per ciascun parametro delle altre qualifiche del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compenso orario per lavoro straordinario verra' ottenuto dividendo i relativi trattamenti economici per stipendio piu' indennita' pensionabile per il rapporto, arrotondato al millesimo per difetto, tra lo stipendio piu' indennita' pensionabile iniziali annui delle anzidette qualifiche destinatarie del parametro 370 e la rispettiva misura oraria del compenso per lavoro straordinario. Per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni feriali (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed in quelle diurne dei giorni festivi la misura oraria del compenso di cui al precedente comma e' maggiorata del trenta per cento; detta misura viene maggiorata di un ulteriore venti per cento per il lavoro straordinario prestato in ore notturne dei giorni festivi. Le misure dei compensi per "lavoro straordinario risultanti dall'applicazione dei precedenti commi sono inoltre aumentate di un importo pari ad un centosettantacinquesimo della misura mensile dell'indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 1 gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale statale in attivita' di servizio. Le misure complessive cosi' ottenute, sono arrotondate alle dieci lire per eccesso. A decorrere dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione del parametro base di cui al precedente primo comma, sara' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita' ragguagliata a mese dell'anno immediatamente precedente.
Art. 3
A decorrere dalla data del 1° luglio 1977 il compenso previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, viene progressivamente ridotto di un importo pari alle maggiorazioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2, e comunque non oltre la misura di cui alle note alle tabelle A e B allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 2
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