DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 888
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 151 a 158, relativi alla facolta' di farmacia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
FACOLTA' DI FARMACIA
Art. 151. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 152. - La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) chimica generale ed inorganica;
2) chimica organica;
3) chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) chimica biologica;
6) fisica;
7) farmacologia e farmacognosia;
8) anatomia umana;
9) fisiologia generale (biennale);
10) botanica farmaceutica;
11) tecnica e legislazione farmaceutica.
Sono insegnamenti complementari:
1) biochimica applicata;
2) biofarmacia;
3) biologia molecolare;
4) chimica analitica;
5) chimica degli alimenti;
6) chimica biofarmaceutica;
7) chimica clinica;
8) chimica dei prodotti cosmetici;
9) chimica farmaceutica applicata;
10) chimica fisica;
11) chimica terapeutica;
12) chimica tossicologica industriale;
13) dietofarmacia;
14) enzimologia;
15) erboristeria;
16) farmacia industriale;.
17) farmacia veterinaria;
18) farmacologia applicata;
19) fitofarmacia;
20) fitoterapia;
21) idrologia chimica;
22) igiene;
23) impianti e macchinario farmaceutico;
24) organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
25) istituzioni di matematiche;
26) istituzioni di patologia generale;
27) microbiologia;
28) microchimica;
29) saggi e dosaggi farmacologici.
Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica comporta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.
Il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comporta tre distinti esami alla fine di ciascun anno di corso. Non e' consentita la frequenza a piu' di un corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica nello stesso anno accademico.
Art. 153. - Le esercitazioni, che formano parte integrante del corso, sono obbligatorie per gli studenti che frequentano il corso stesso.
Al termine di ogni corso integrato da esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto in queste ultime mediante colloqui e prove.
Art. 154. - Sono ammessi al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I gli studenti che abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica o, in mancanza di questo, che siano risultati idonei in una preliminare prova di accertamento.
Nel sostenere gli esami, lo studente dovra' rispettare le seguenti precedenze:
Parte di provvedimento in formato grafico
La facolta' delibera sui criteri di propedeuticita' da osservare per gli insegnamenti complementari.
Art. 155. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica, documentata, presso una farmacia autorizzata.
L'esame di laurea consiste in un colloquio di cultura e nella discussione di una dissertazione scritta di indole sperimentale o teorica su un argomento attinente ad uno degli insegnamenti della facolta', approvato dal professore della materia.
La facolta' stabilisce il contenuto del colloquio di cultura e le modalita' di discussione della tesi.
L'art. 160, relativo al seminario di scienze farmaceutiche, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Seminario di scienze farmaceutiche
Art. 160. - Il seminario di scienze farmaceutiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle discipline farmaceutiche pure ed applicate.
L'attivita' del seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni scientifiche, discussioni, dimostrazioni, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento e di quanto altro possa servire allo scopo su indicato.
Art. 161. - Del seminario fanno parte tutti i docenti della facolta' di farmacia.
Il consiglio del seminario e' formato da un direttore e quattro consiglieri e viene nominato dal rettore su proposta del consiglio della facolta' di farmacia. Il consiglio resta in carica per un triennio.
Art. 162. - L'iscrizione al seminario e' annuale ed e' obbligatoria per gli studenti del 3° e 4° corso della laurea in farmacia e del secondo triennio della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Possono iscriversi anche laureati e laureandi fuori corso e anche gli studenti di altre facolta' (nonche' laureati e diplomati).
Art. 163. - A tutti gli iscritti e' fatto obbligo di versare all'atto della iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il consiglio del seminario.
Art. 164. - Agli iscritti al seminario puo' essere rilasciato un certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1978 Registro n. 135 Istruzione, foglio n. 302
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 151 a 158, relativi alla facolta' di farmacia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: FACOLTA' DI FARMACIA Art. 151. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. Art. 152. - La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia e' di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: 1) chimica generale ed inorganica; 2) chimica organica; 3) chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 4) esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale); 5) chimica biologica; 6) fisica; 7) farmacologia e farmacognosia; 8) anatomia umana; 9) fisiologia generale (biennale); 10) botanica farmaceutica; 11) tecnica e legislazione farmaceutica. Sono insegnamenti complementari: 1) biochimica applicata; 2) biofarmacia; 3) biologia molecolare; 4) chimica analitica; 5) chimica degli alimenti; 6) chimica biofarmaceutica; 7) chimica clinica; 8) chimica dei prodotti cosmetici; 9) chimica farmaceutica applicata; 10) chimica fisica; 11) chimica terapeutica; 12) chimica tossicologica industriale; 13) dietofarmacia; 14) enzimologia; 15) erboristeria; 16) farmacia industriale;. 17) farmacia veterinaria; 18) farmacologia applicata; 19) fitofarmacia; 20) fitoterapia; 21) idrologia chimica; 22) igiene; 23) impianti e macchinario farmaceutico; 24) organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica; 25) istituzioni di matematiche; 26) istituzioni di patologia generale; 27) microbiologia; 28) microchimica; 29) saggi e dosaggi farmacologici. Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica comporta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio. Il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comporta tre distinti esami alla fine di ciascun anno di corso. Non e' consentita la frequenza a piu' di un corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica nello stesso anno accademico. Art. 153. - Le esercitazioni, che formano parte integrante del corso, sono obbligatorie per gli studenti che frequentano il corso stesso. Al termine di ogni corso integrato da esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto in queste ultime mediante colloqui e prove. Art. 154. - Sono ammessi al corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I gli studenti che abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica o, in mancanza di questo, che siano risultati idonei in una preliminare prova di accertamento. Nel sostenere gli esami, lo studente dovra' rispettare le seguenti precedenze: Parte di provvedimento in formato grafico La facolta' delibera sui criteri di propedeuticita' da osservare per gli insegnamenti complementari. Art. 155. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica, documentata, presso una farmacia autorizzata. L'esame di laurea consiste in un colloquio di cultura e nella discussione di una dissertazione scritta di indole sperimentale o teorica su un argomento attinente ad uno degli insegnamenti della facolta', approvato dal professore della materia. La facolta' stabilisce il contenuto del colloquio di cultura e le modalita' di discussione della tesi. L'art. 160, relativo al seminario di scienze farmaceutiche, e' abrogato e sostituito dal seguente: Seminario di scienze farmaceutiche Art. 160. - Il seminario di scienze farmaceutiche ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo delle discipline farmaceutiche pure ed applicate. L'attivita' del seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni scientifiche, discussioni, dimostrazioni, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento e di quanto altro possa servire allo scopo su indicato. Art. 161. - Del seminario fanno parte tutti i docenti della facolta' di farmacia. Il consiglio del seminario e' formato da un direttore e quattro consiglieri e viene nominato dal rettore su proposta del consiglio della facolta' di farmacia. Il consiglio resta in carica per un triennio. Art. 162. - L'iscrizione al seminario e' annuale ed e' obbligatoria per gli studenti del 3° e 4° corso della laurea in farmacia e del secondo triennio della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Possono iscriversi anche laureati e laureandi fuori corso e anche gli studenti di altre facolta' (nonche' laureati e diplomati). Art. 163. - A tutti gli iscritti e' fatto obbligo di versare all'atto della iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il consiglio del seminario. Art. 164. - Agli iscritti al seminario puo' essere rilasciato un certificato.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1978
Registro n. 135 Istruzione, foglio n. 302
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