LEGGE 21 dicembre 1978, n. 910

Type Legge
Publication 1978-12-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - BONIFACIO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto facenti parte della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderosi di concludere un accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente: a) col termine "la Convenzione", si intende la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 Dicembre 1944, ed include qualsiasi Annesso previsto dall'articolo 90 di quella Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 e nella misura in cui questi Annessi ed emendamenti siano diventati effettivi o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti; b) col termine "Autorita' Aeronautica", si intende, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; e per quanto riguarda la Repubblica Araba di Egitto, si intende il Capo dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; c) col termine "compagnia designata", si intende una compagnia che a mezzo di una notifica scritta e' stata designata da una delle due Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, come previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi previsti sulle rotte specificate nell'Annesso; d) col termine "territorio", in riferimento ad uno Stato si intende quanto stabilito nell'Articolo 2 della Convenzione; e) coi termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia" e "scalo non commerciale", si intende quanto stabilito nell'Articolo 96 della Convenzione.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Applicabilita' della Convenzione di Chicago Le clausole del presente Accordo dovranno essere subordinate alle clausole della Convenzione nella misura in cui esse sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Concessione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di predisporre i servizi aerei lungo le rotte indicate nell'Annesso. 2. Le Compagnie designate da ciascuna delle Parti Contraenti, e sottoposte alle clausole del presente Accordo, beneficeranno dei seguenti diritti: (a) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza scalo; (b) fare scalo nel gia' citato territorio per motivi non commerciali; e (c) fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per questa rotta nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, di merce e di posta, nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata. 3. Nel paragrafo (2) del presente Articolo, nulla dovra' essere interpretato in modo da conferire ad una delle due Parti Contraenti il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce o posta dietro remunerazione o a nolo e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Designazione delle Compagnie 1. Ogni Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia che svolgera' i servizi concordati lungo le rotte specificate nell'Annesso. 2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovra' subito concedere alla compagnia designata le richieste autorizzazioni di esercizio, in base alle disposizioni contenute ai paragrafi (3) e (4) del presente Articolo. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una delle Parti Contraenti potranno richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati relativamente alle operazioni dei servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorita' in conformita' con le norme della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una Compagnia e di sospendere o revocare la concessione dell'autorizzazione fatta alla compagnia e specificata nel paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, e comunque ove esistano dubbi che la reale proprieta' ed il controllo effettivo di detta compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia od ai suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente si impegna a fornire tutti i documenti che potrebbero essere richiesti dall'altra Parte Contraente, relativi a questo argomento. 5. Quando una compagnia e' stata cosi' designata ed autorizzata, puo' iniziare in qualsiasi momento a svolgere i servizi concordati purche' una tariffa stabilita in conformita' alle norme dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore riguardo a detti servizi.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Revoca o sospensione dell'autorizzazione di esercizio 1. Ciascun Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo ad una compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio di questi diritti: (a) ove esistano dubbi che la reale proprieta' ed il controllo effettivo di quella compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia, od ai cittadini di detta Parte Contraente; oppure (b) nel caso in cui quella compagnia non ottemperi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede questi diritti; oppure (c) nel caso in cui la compagnia in qualsiasi altro modo, non ottemperi alle condizioni prescritte nel presente Accordo. 2. Qualora le revoche, sospensioni o imposizioni (immediate) delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni alle leggi o ai regolamenti, questo diritto potra' essere esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Esenzione di spese di equipaggiamento, carburante, provviste, ecc. 1. L'aeromobile utilizzato nei servizi aerei internazionali secondo il presente Accordo dalla compagnia designata da una delle Parti Contraenti, cosi' come le riserve di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed i normali equipaggiamenti di detto aeromobile, saranno esenti da dazio doganale, tasse di ispezione o da qualsiasi altra tassa, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Ad eccezione delle spese relative ai servizi resi, dovranno anche essere esenti da detti diritti o tasse quanto segue: (a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato introdotto o depositato nel territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia designata dall'altra Parte Contraente, e destinata esclusivamente ad essere utilizzata dall'aeromobile di detta compagnia; (b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento imbarcato nel territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia designata da una Parte Contraente, durante lo svolgersi delle operazioni concordate, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle Autorita' dell'altra gia' citata Parte Contraente, ed impiegati e consumati esclusivamente durante il volo. 3. I materiali che beneficiano delle esenzioni contemplate nei paragrafi precedenti, non dovranno essere impiegati che ai fini dei servizi aerei e, se non usati, dovranno essere riesportati a meno che non sia concesso il loro impiego per uso nazionale, in accordo con le norme vigenti nel territorio della Parte Contraente in causa. 4. Le esenzioni citate in questo Articolo ed applicabili anche ai sopracitati materiali impiegati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede l'esenzione, possono essere sottoposte alle formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Principi che regolano le operazioni dei servizi concordati 1. Dovra' esistere una uguale ed imparziale possibilita' per le compagnie designate di ciascuna Parte Contraente di svolgere i servizi concordati lungo le rotte indicate tra i loro rispettivi territori. 2. Nello svolgere i servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente in modo da non danneggiare ingiustamente i servizi che quest'ultima svolge su tutte o su una parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati svolti dalla compagnia designata di ciascuna delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto lungo le rotte stabilite e dovranno avere come loro obiettivo principale la fornitura di una portata atta a soddisfare le esigenze normali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, di merci e di posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia ed il paese dell'ultima destinazione del traffico. Le condizioni per il trasporto dei passeggeri, della merce e della posta imbarcate e sbarcate nei punti delle rotte specificate nei territori degli Stati oltre a quello che ha designato la compagnia, dovranno essere stabilite conformemente al principio generale per cui la portata potra' essere in relazione a quanto segue: (a) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia; (b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto stabiliti dalle compagnie degli stati formanti l'area; e (c) alle esigenze delle operazioni delle linee a lungo percorso (Through-airline operation). 4. Dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la portata specificata nell'Annesso dovra' essere riesaminata dalla compagnia designata allo scopo di concordare nuovi livelli che le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno approvare. In mancanza di tale accordo il livello dovra' essere quello che le gia' citate Autorita' Aeronautiche potranno determinare congiuntamente. La portata cosi' concordata e approvata o cosi' determinata potra' continuare ad essere fornita da una compagnia designata fino al sopraggiungere di qualsiasi cambiamento atto ad essere cosi' concordato o approvato o cosi' determinato.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Tariffe 1. Le tariffe di qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a dei livelli ragionevoli, prendendo in considerazione tutti i fattori determinanti ivi compresi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocita' e di capienza) e le tariffe delle altre compagnie per qualsiasi altro punto della rotta specificata. Queste tariffe dovranno essere fissate in conformita' alle seguenti norme del presente articolo. 2. Le tariffe a cui si riferisce il paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente alle spese per i servizi di agenzia applicate in relazione a quelle, dovranno, se possibile, essere concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie designate in questione ed avendo consultato le altre compagnie che operano sull'insieme o su una parte di questa rotta, e tale accordo, ove sia possibile, dovra' essere raggiunto attraverso i sistemi che fissano le tariffe impiegate dall'Associazione di Trasporti Aerei Internazionali. 3. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte alle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti per l'approvazione, al massimo novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo termine potra' essere ridotto, previo accordo tra le dette Autorita'. 4. Questa approvazione potra' essere tacita. Se nessuna delle Autorita' Aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di notificazione, secondo quanto stabilito nel paragrafo (3) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso che il termine per la notificazione fosse stato ridotto, come previsto nel paragrafo (3), le Autorita' Aeronautiche potranno convenire che il periodo durante il quale qualsiasi disapprovazione dovra' essere notificata sara' inferiore ai trenta (30) giorni previsti. 5. Se la compagnia designata non potra' accettare nessuna di queste tariffe, oppure se per qualche motivo una tariffa non potra' essere concordata conformemente alle norme del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti, cercheranno di fissare le tariffe accordandosi tra di loro. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non potranno raggiungere un accordo per l'approvazione di alcuna tariffa a loro sottoposta in conformita' al paragrafo (2) del presente Articolo o per la determinazione di alcuna tariffa secondo il paragrafo (5), la controversia dovra' essere risolta in accordo alle norme dell'Articolo 14 del presente Accordo. 7. Una tariffa fissata in conformita' alle norme del presente Articolo restera' in vigore sino a che non sara' stata fissata una nuova tariffa.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Trasferimento dei profitti L'eccedenza degli introiti registrati rispetto alle spese dalla compagnia designata da ciascuna delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente potra' essere liberamente trasferita in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale in conformita' alle correnti leggi e regolamenti nazionali.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento o alla partenza dell'aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'attivita', alla navigazione ed al comportamento di detto aeromobile durante il soggiorno nel suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia designata dell'altra Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di ciascuna Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento ed alla partenza dei passeggeri, dell'equipaggio, della merce e della posta, cosi' come i regolamenti concernenti l'entrata, la partenza, l'emigrazione, l'immigrazione, la dogana e le norme sanitarie si applicheranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla merce ed alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente durante il soggiorno sul suo territorio.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Sedi delle Compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' concedere alla compagnia designata da una Parte Contraente, su una base di reciprocita', il diritto di conservare nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente tali uffici ed il personale amministrativo commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che risulteranno necessari per le esigenze della compagnia designata. 2. Il personale di ciascuna Parte Contraente sara' soggetto alle leggi concernenti l'accesso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, ossia alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 3. Il numero di questo personale a cui si riferisce il paragrafo (2) del presente Articolo, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Patenti e certificati I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di portata e le patenti rilasciati da una Parte Contraente o convalidati e ancora in vigore, saranno riconosciuti altrettanto validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere, relativamente ai voli sul suo territorio, i certificati di portata e le patenti concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un Paese terzo.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Consultazioni ed emendamenti 1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno consultarsi vicendevolmente di tanto in tanto, al fine di garantire l'attuazione ed il soddisfacente rispetto delle norme del presente Accordo e dell'Annesso e dovranno consultarsi, quando necessario, per provvedere alle loro modifiche. 2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' richiedere delle consultazioni che potranno essere sia orali che scritte e che dovranno aver inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui si e' ricevuta la richiesta, a meno che le due Parti Contraenti non si accordino per un prolungamento di questo periodo. 3. Se una delle due Parti Contraenti riterra' opportuno modificare una qualsiasi norma del presente Accordo, ad eccezione dell'Annesso, essa potra' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti saranno confermate da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno dopo la data in cui le Parti Contraenti avranno ricevuto reciprocamente la notifica dell'adempimento dei rispettivi dettami costituzionali. 4. Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare l'Annesso, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, sara' confermata da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrera' in vigore alla data di questo scambio di Note.

Accordo-art. 14

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