DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875; Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 4
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 1
Art. 1. Pensione, assegno o indennita' di guerra La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto.((6))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 2
Art. 2. Soggetti militari o ad essi equiparati Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del [regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1943-03-30;123), assumono di diritto la qualita' di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti la pensione, assegno o indennita' di guerra spetta, altresi' agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla [legge 11 dicembre 1962 n. 1746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1746), e, in caso di morte, ai loro congiunti.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 3
Art. 3. Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati Hanno diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 2: a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purche' divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace; b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonche' i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella citta' e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti; c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attivita' svolta in qualita' di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreche' tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti; d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonche' le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermita' invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti; e) I cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti; f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 194045, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi. I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennita' ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943; g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purche' la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potra' essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni; h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti. Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidita' sia ascrivibile alla prima categoria; i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti; l) i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, loro congiunti; m) i militari gia' appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purche' trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani; n) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorita' e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennita' di guerra soltanto quando l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 4
Art. 4. Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidita' o della morte La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermita' che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra. Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita' riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonche' in corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2. Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perche' destinati a speciali servizi, o perche' designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 5
Art. 5. Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidita' o della morte conseguenti allo stato di prigionia La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorita' militare.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 6
Art. 6. Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidita' o della morte Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra anche quando l'invalidita' o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra. Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace. Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennita', che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali. In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del Presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennita' di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio e' tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare e' stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali. Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche. Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 7
Art. 7. Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati Non spetta pensione, assegno o indennita' nei casi in cui l'invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita', dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidita', alcuna nociva influenza.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 8
Art. 8. Soggetti civili Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento, o della morte.((6)) Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze annate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonche' da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono liquidate, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 9
Art. 9. Categorie speciali di civili Hanno diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 8: a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella citta' e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in caso di morte, i loro congiunti; b) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatto ovunque avvenuti, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di Forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur noi essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche siano, stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, loro congiunti; c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, da 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e in caso di morte, i loro congiunti; d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi pel ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente politico singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, in esecuzione della [legge 24 luglio 1951, n. 660](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-07-24;660), e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; f) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi pel ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti medesimi; g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermita' contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessita' di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della [legge 10 marzo 1955, n. 96](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico; h) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorita' civili o per conto di autorita' alleate ovvero da privati su immobili di loro proprieta' e congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni; i) I cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermita' riportate nelle circostanze previste dalla [legge 28 maggio 1973, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-05-28;296), e, in caso di morte, i loro congiunti.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 10
Art. 10. Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi E' presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie. E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso e' scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno. E' presunta altresi' la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 11
Art. 11. Pensione, assegno o indennita' Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate o aggravate per causa del servizio di guerra e attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano, subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia so la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile. Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidita' di cui al comma precedente e' stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido e' determinato in base alla riduzione della capacita' lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso delle invalidita', non spetti pensione od assegno temporaneo. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.((6))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 12
Art. 12. Norme generali sull'assegno temporaneo L'assegno temporaneo e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidita' sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A, ovvero in indennita' per una volta tanto, qualora l'invalidita' risulti invece ascrivibile alla tabella B. Ove la menomazione non venga piu' riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento. L'invalido affetto da lesioni o infermita' per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermita' siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al presente testo unico. Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza. Qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermita' previste dalla tabella E annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidita' sia riconosciuta migliorata si' da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidita', all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a piu' favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 13
Art. 13. Proroga dell'assegno temporaneo Qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra che ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale. Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga e' imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, pero', all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non e' ripetibile.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 14
Art. 14. Grandi invalidi di guerra Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermita' ascritte alla 1ª categoria, con o senza segno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.((12))
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 15
Art. 15. Assegni spettanti ai grandi invalidi In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermita' elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidita', non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermita' o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla meta' dell'assegno di superinvalidita' previsto nella lettera H della tabella E.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 16
Art. 16. Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di guerra Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F. ((L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita')).(2)
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 17
Art. 17. Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra Qualora con una invalidita' di 2ª categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidita' di 1ª categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazioni alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto de criteri informatori della predetta tabella F-1. Qualora con una invalidita' di 2ª categoria coesista altra infermita' ascrivibile alla 5ª categoria e' liquidato il trattamento pensionistico di 1° categoria secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1. Ove con una invalidita' di 2ª categoria coesista altra infermita' ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª, o 2ª, all'invalido compete secondo quanto stabilito dall'allegata tabella F-1, la pensione di 1ª categoria piu' un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermita' di 8ª, 7ª, e 6ª categoria. Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 18
Art. 18. Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di piu' di due infermita' In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di piu' di due infermita', ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A, la valutazione medesima e' effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 19
Art. 19. Perdita totale o parziale dell'organo superstite Quando il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o ((perdita totale della funzionalita')) di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o ((perdita totale della funzionalita')) di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica. Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 20
Art. 20. Assegno di incollocabilita' Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª alla 8ª, che siano incollocabili ai sensi dell'[art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art3-letb), e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla 1° categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera H, esclusa l'indennita' di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita', e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi del successivo art. 24. Ove, a seguito della revisione per aggravamento, l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidita', viene conservato, se piu' favorevole, sempreche' ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma. L'assegno di incollocabilita' e' liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilita' per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di eta' senza ulteriori accertamenti sanitari. E' in facolta' dell'interessato, ove ritenga che l'invalidita' non sia piu' tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perche' sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilita' ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale e' tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra. L'incollocabilita' e' riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all'[art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art7), e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso. Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilita'. ((Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' con le modalita' previste dal successivo articolo 101)). L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante e compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione. Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per, la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi all'interessato. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilita' hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attivita' lavorativa. In tale ipotesi puo' essere comminata, con decreto del Ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'. Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del 650 anno di eta' abbiano fruito dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 21
Art. 21. Indennita' di assistenza e di accompagnamento Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E, annessa al presente decreto, e' liquidata, d'ufficio, una indennita' per la necessita' di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834) COME MODIFICATO DALLA [L. 6 OTTOBRE 1986, N. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656). (5) ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-30;199))). Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis numero 1), possono chiedere la assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita' militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dara' immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1 gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis.(7) Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986.(7) L'indennita', comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennita', comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore e' devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e' avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato. ----------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;834) come modificato dalla [L. 6 ottobre 1986, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656) ha stabilito (con l'art.6 comma 1) che in sostituzione di quanto stabilito dal comma secondo del presente articolo, si applicano le disposizioni del [comma 2 dell'art. 3 della legge 656/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;656~art3-com2).
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 22
Art. 22. Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria Gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di 1° categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: a) di L. 144.000 per il coniuge convivente; b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli finche' minorenni. L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore eta' purche' siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido. Nel caso di inabilita' temporanea l'aumento e' accordato nei termini e con le modalita' stabilite dai primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti a universita' o a istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta', sempreche' risultino conviventi con l'invalido. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti. Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del 60° anno di eta' da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagiono' l'invalidita'. L'aumento di integrazione di cui al primo comma e' liquidato £ decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda e' prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria. I titolari di piu' pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi. Qualora l'invalido fruisca gia' del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si e' verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui e' sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 23
Art. 23. Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno o indennita' decorrono dal giorno in cui l'interessato e' stato collocato nella suddetta posizione. Nei casi di superinvalidita' che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attivita' goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione. Gli assegni di attivita' corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso. Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l'assegno decorrono dalla data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto dal successivo art. 99. In tutti gli altri casi la pensione, l'assegno o la indennita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorita' militare dell'avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio. Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, la pensione, assegno o indennita' decorrono dalla data dell'evento salvo quanto previsto dal successivo art. 99 del presente testo unico.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 24
Art. 24. Aggravamento dell'invalidita' di guerra Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermita' per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennita' per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perche' le infermita' non erano valutabili ai fini della classificazione, puo' chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti. Se ((,)) eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermita' tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purche' ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo. Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravita' delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla [legge 12 febbraio 1968, n. 132](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132). La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al successivo art. 105, competente per territorio, corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero dall'estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilita', da cui risulti la invalidita' per la quale il richiedente fu gia' sottoposto ad accertamenti sanitari. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art. 105 dichiari che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione, il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 106. In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione. La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno temporaneo eventualmente gia' riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma. Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo della indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'art. 2 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-01-05;180). Nel caso di una nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma dell'art. 11 del presente testo unico. Se la indennita' per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidita' diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione da' titolo al conferimento della pensione od assegno temporaneo, la liquidazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 11, quinto comma, del presente testo unico. Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 99 e 127.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 25
Art. 25. Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra ((Agli invalidi di prima categoria e' corrisposta una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 10 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori)). L'indennita' speciale, pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, e' corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. ((La domanda di cui al precedente comma e' utile)) per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa. Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 26
Art. 26. Ricovero degli invalidi per infermita' mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra, e' a carico dello Stato. Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verra' effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 27
Art. 27. Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione Gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di eta' minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessita', in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere relativo e' a carico dello Stato. Per i minori invalidi di 1ª categoria, la necessita' dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione e' presunta. Per i minori ascritti a categoria inferiore alla 1ª la opportunita' dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti e' accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti. Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Durante il periodo di permanenza nei predetti Istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verra' effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 28
Art. 28. Intangibilita' del trattamento di guerra e sua cumulabilita' con altri assegni a carico dello Stato Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale, conseguita e qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento derivante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidita' di guerra. I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire il diritto dopo da liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle Forze armate dello Stato. Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermita' di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermita' per la liquidazione dell'assegno integratore di cui al successivo art. 29. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennita' una volta tanto, ove ne sia il caso.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 29
Art. 29. Cumulabilita' della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza.Assegno integratore per anzianita' di servizio Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate a causa di guerra, e' ammesso il cumulo della pensione o dell'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei. Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei. L'assegno integratore previsto dal precedente comma e' dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purche' il servizio che da' titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore, ((. . .)), e' riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali. L'assegno integratore di cui ai precedenti commi, non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che da' titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza. Il trattamento normale di quiescenza e' liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore e' liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. E' impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli 32, 33 e 34. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall'invalidita' di guerra, purche' l'ufficiale, durante il servizio da cui e' derivata l'invalidita' stessa, fosse in servizio permanente effettivo. Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32, 33 e 34.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 30
Art. 30. Non cumulabilita' fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facolta' di opzione fra i due trattamenti Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo Stato o da enti pubblici o da ditte private. Qualora fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra secondo le norme di cui al presente titolo. La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato. L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato e puo' essere ritrattata solo nel caso previsto dal comma successivo. Qualora, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venga a risultare piu' favorevole per gli interessati di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati medesimi sono ammessi a rinnovare l'opzione per il conseguimento del trattamento di guerra in luogo dell'indennizzo fruito. Nell'eventualita' che sia stata gia' liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma corrisposta per tale titolo e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate. Se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, la liquidazione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro. Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo il disposto del successivo art. 97 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 31
Art. 31. Facolta' di opzione per i marittimi militarizzati Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare tra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra. In tal caso si applicano le norme dell'art. 30 e del successivo art. 36.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 32
Art. 32. Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in cui si e' verificato l'evento di servizio e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui al successivo art. 75. Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermita' che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermita' sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, a domanda, se piu' favorevole, la pensione privilegiata ordinaria che spetta loro in base alle disposizioni vigenti ed alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui all'art. 75. La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed al loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o al salario di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile. La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito, ma non puo' essere inferiore a questo. La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra e' suscettibile di variazione in relazione agli eventuali miglioramenti economici che vengono apportati alle pensioni privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite, in applicazione dei sopravvenuti aumenti, provvedono le direzioni provinciali del tesoro. La causa della morte, delle lesioni o delle infermita', la loro gravita' e le loro conseguenze sono accertate secondo le norme stabilite dal presente testo unico. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso di morte, ai loro congiunti.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 33
Art. 33. Liquidazione del trattamento privilegiato, se piu' favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti Gli Impiegati e i salariati delle amministrazioni autonome dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonche' quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'art. 32, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra. La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.
Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 34
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