DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915

Type DPR
Publication 1978-12-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875; Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.

PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1979

Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 4

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 1

Art. 1. Pensione, assegno o indennita' di guerra La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto.((6))

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 2

Art. 2. Soggetti militari o ad essi equiparati Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del [regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1943-03-30;123), assumono di diritto la qualita' di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti la pensione, assegno o indennita' di guerra spetta, altresi' agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla [legge 11 dicembre 1962 n. 1746](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1746), e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 3

Art. 3. Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati Hanno diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 2: a) gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purche' divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace; b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonche' i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella citta' e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti; c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attivita' svolta in qualita' di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreche' tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti; d) i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonche' le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermita' invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti; e) I cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti; f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 194045, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi. I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennita' ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943; g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purche' la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potra' essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni; h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti. Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidita' sia ascrivibile alla prima categoria; i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti; l) i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti durante il servizio prestato in Estremo Oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, loro congiunti; m) i militari gia' appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purche' trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani; n) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorita' e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennita' di guerra soltanto quando l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 4

Art. 4. Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidita' o della morte La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermita' che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra. Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita' riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonche' in corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2. Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perche' destinati a speciali servizi, o perche' designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 5

Art. 5. Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidita' o della morte conseguenti allo stato di prigionia La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorita' militare.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 6

Art. 6. Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidita' o della morte Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra anche quando l'invalidita' o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra. Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace. Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennita', che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali. In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del Presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennita' di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio e' tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare e' stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali. Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche. Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 7

Art. 7. Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati Non spetta pensione, assegno o indennita' nei casi in cui l'invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita', dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidita', alcuna nociva influenza.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 8

Art. 8. Soggetti civili Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidita' o del suo aggravamento, o della morte.((6)) Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze annate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita' determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidita' o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonche' da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono liquidate pensioni, assegni o indennita' di guerra anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in Paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono liquidate, altresi', pensioni, assegni o indennita' di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorita' statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 9

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