DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. 919

Type DPR
Publication 1978-01-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo per la nuova disciplina del trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST e UIL-TES, aderenti alla Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e Sindip;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Capo I TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1

Generalita'

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandati in missione fuori residenza spetta l'indennita' di trasferta. L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro al fine di assicurare, in caso di emergenza, la continuita' e l'efficienza dei servizi e l'integrita' e la sicurezza degli impianti. I motivi della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute devono essere documentati secondo le modalita' stabilite dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispettivo ambito. Agli effetti del presente decreto per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro, lo consenta e la localita' dove si svolge la missione disti dalla residenza non piu' di 90 minuti primi di viaggio desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici. Il trattamento per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge.

Art. 2

Misura dell'indennita' di trasferta e criteri per la sua attribuzione

((Al personale in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso: 1) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento; personale appartenente alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101. . . . L. 680 2) rimanente personale . . . . . . . . . . . . . . L. 500)) Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le misure orarie indicate nel precedente comma sono maggiorate del 50 per cento. Per le missioni compiute in localita' distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza le misure orarie di cui al primo comma sono ridotte del 50 per cento. L'indennita' di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora si arrotondano all'ora se superiori a 30 minuti, si trascurano negli altri casi. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni di durata inferiore a quattro ore e per quelle compiute nelle localita' di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla localita' di residenza. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di quattro ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni compresi nel medesimo giorno solare. Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennita' di trasferta anche se la durata complessiva della missione e' inferiore a quattro ore.

Art. 3

Adeguamento annuale dell'indennita' di trasferta

A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le misure orarie della indennita' di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del dodici per cento delle misure in atto nell'anno precedente. Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a dieci lire.

Art. 4

Rimborso spese di albergo

Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale avente la qualifica di ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o ((personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101)), e di 2ª categoria per tutto il rimanente personale. In tal caso, l'indennita' di trasferta e' ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.

Art. 5

Missioni continuative

L'indennita' di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione. Le missioni svolte saltuariamente in una medesima localita' non si considerano continuative quando ne mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore. Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova localita' di lavoro sia almeno di 10 chilometri. ((3))

Art. 6

Qualifiche e promozioni

La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondere relativamente a missioni gia' compiute prima della data dei provvedimenti di promozione o di sistemazione in ruolo. ((3))

Art. 7

Computo delle distanze

Riposo in caso di viaggi di lunga durata Ai fini del presente decreto, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo ii cui la missione e' compiuta. Se la stazione e' fuori del centro abitato o della localita' isolata dai quali si parte o che si devono raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la localita' isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio o dell'impianti nel caso in cui questi si trovino in una frazione o in una localita' isolata. Se il dipendente effettua la missione in luogo compreso tra la localita' sede dell'ufficio o dell'impianto quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina a luogo di missione. Nel caso, invece, che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano di quest'ultima localita'. Se la missione ha inizio e termine nella localita' di residenza, senza sosta nella localita' di dimora, le distanze si computano dalla residenza. Al personale che effettua missioni in localita' distanti dalla ordinaria sede di servizio piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno dodici ore di viaggio, e' consentita una sosta intermedia di durata non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Non e' consentita sosta se il viaggio e' compiuto con l'uso di vagone letto, di cuccetta, di aereo o di nave. Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennita' o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri e si trascurano negli altri casi.

Art. 8

Computo della durata della missione

Ai fini del computo della durata della missione, il periodo di viaggio, ove il dipendente faccia uso dei treni, si calcola in base alle ore di partenza e di arrivo dei treni indicate nell'orario ufficiale, tenendo conto di eventuali ritardi purche' debitamente documentati. La durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro debitamente documentate, qualora il dipendente debba raggiungere la localita' di missione servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia. Il criterio di cui al precedente comma si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'amministrazione o con mezzi di trasporto noleggiati. Per i viaggi compiuti con mezzi propri e per i percorsi a piedi la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita a quella di rientro nella localita' di residenza. Per le missioni svolte in localita' compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di arrivo nella localita' intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella localita' di residenza, nel qual caso la durata della missione e' quella fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima. Per le missioni svolte in localita' ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla localita' di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio o termine nella localita' di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Art. 9

Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Per dette missioni l'indennita' di trasferta prevista dal terzo comma dell'art. 2 compete anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la localita' di missione e' inferiore a 3 chilometri.

Art. 10

Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza

In caso di congedo durante la missione, le assenze dal servizio vengono dedotte dal periodo di missione. Se il dipendente in congedo e' comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo dove il dipendente si trova in congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza. Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto puo' spettare per trattamento di infortunio, l'indennita' di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovi nell'impossibilita' di tornare in residenza. Il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere, con motivato provvedimento, il trattamento previsto nel precedente comma, quando ricorrano particolari condizioni anche ai dipendenti che si ammalino fuori residenza, durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovino nell'impossibilita' di tornare in residenza.

Art. 11

Casi particolari in cui e' corrisposta l'indennita' di trasferta

L'indennita' di trasferta e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato, per essere sottoposto a visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di trasferta, dedotta la somma liquidata dall'autorita' giudiziaria.

Art. 12

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

((Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive nonche' per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101; seconda classe per tutto il rimanente personale)). Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Per gli ispettori generali e per i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento e per i direttori aggiunti di divisione e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali, dai direttori compartimentali o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Con la stessa procedura puo' essere consentito, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese. Per l'uso dei mezzi aerei di linea e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea ovvero serviti da mezzi pubblici di trasporto con orari inconciliabili con lo svolgimento della missione e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di L. 100 a chilometro, aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno stabilite le condizioni di inconciliabilita' degli orari dei mezzi pubblici di trasporto ai fini della corresponsione dell'indennita' di L. 100 prevista dal presente comma nonche' della indennita' stabilita dal quarto comma del successivo art. 17. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri, non si considerano negli altri casi. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.

Art. 13

Indennita' chilometrica - Rimborsi

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestri o marittimi, ed al 5 per cento del costo del biglietto se il viaggio e' compiuto in aereo. La stessa indennita' compete anche per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte. Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennita' di L. 2. Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse. I rimborsi e le indennita' di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titoli o meno all'indennita' di trasferta. Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto ne' l'indennita' chilometrica per i percorsi compiuti nella localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, e per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato. Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessita' di recarsi in missione in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio o dell'impianto di appartenenza, e comunque non oltre i limiti di quella della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'ispettorato telefonico di zona, puo' essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, qualora l'uso di tale mezzo risponda ad esigenze funzionali dell'azienda di appartenenza ed a criteri di convenienza economica. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera. Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 14

Rimborso delle spese per trasporto di materiali e di strumenti

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