DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1978, n. 929

Type DPR
Publication 1978-10-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla collaborazione nel settore veterinario, firmato a Berlino il 12 ottobre 1977, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 6 dell'accordo stesso.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1979

Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 11

Accordo-art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE VETERINARIO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA Animati dal desiderio di approfondire gli amichevoli rapporti esistenti tra i due Stati, Nella determinazione di applicare tutte le disposizioni dell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, Nell'intento di sviluppare ulteriormente la loro collaborazione nel settore veterinario al fine di prevenire e combattere nel reciproco interesse le malattie del bestiame, di tutelare la sanita' pubblica, nonche' di favorire lo sviluppo della riproduzione animale, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica ed organizzativa nel settore veterinario, in particolare tramite: 1) lo scambio di esperienze nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, nonche' dell'attivita' professionale; 2) la reciproca informazione sulla realizzazione di congressi di scienza veterinaria e sui risultati in essi ottenuti, nonche' di altre consultazioni di rilievo; 3) lo scambio di letteratura specializzata di recente pubblicazione e di periodici; 4) su richiesta, la fornitura di dati relativi all'organizzazione del servizio veterinario, nonche' di informazioni sulla normativa vigente.

Accordo-art. II

Articolo II. Al fine di prevenire e combattere le malattie contagiose degli animali le Parti contraenti si impegnano: 1) a comunicarsi reciprocamente e immediatamente la comparsa di malattie epizootiche ad alta contagiosita' nonche' le relative misure adottate. Cio' vale in particolare per le seguenti malattie: peste bovina; pleuropolmonite contagiosa bovina; peste equina; bluetongue; vaiolo ovino; peste suina classica ed africana; afta epizootica (tipi classici ed esotici). In uno con i provvedimenti presi per la lotta all'epizoozia dovranno essere resi noti i dati epizootologici piu' rilevanti (diffusione della malattia, dislocazione territoriale e numero dei focolai, numero degli animali colpiti, ecc.). In caso di afta epizootica dovranno sempre essere indicati i tipi e i sottotipi di virus accertati; 2) ad effettuare mensilmente uno scambio dei resoconti ufficiali sullo stato delle malattie contagiose degli animali; 3) ad effettuare, in caso di necessita', uno scambio di ceppi batterici e virali.

Accordo-art. III

Articolo III. Le Parti contraenti concordano di informarsi sulle piu' recenti scoperte della medicina veterinaria e darsi reciproco aiuto. In particolare si impegnano a scambiarsi le esperienze relative: 1) alla regolamentazione riguardante la profilassi e la lotta contro le malattie epizootiche e contro le malattie degli animali non contagiose; 2) alle disposizioni veterinarie riguardanti l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali, prodotti o materie prime animali ed oggetti che possono essere portatori di contagio; 3) alla regolamentazione riguardante gli effetti dannosi provocati da sostanze tossiche, materiale radioattivo, residui attivi, ecc. che causano gravi perdite di animali o diminuiscono la produttivita' del patrimonio zootecnico.

Accordo-art. IV

Articolo IV. Per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel presente accordo le consultazioni verranno condotte per il Governo della Repubblica italiana dal Ministero della sanita' e per il Governo della Repubblica democratica tedesca dal Ministero per l'economia agricola, forestale e alimentare. Gli organi veterinari centrali di entrambi i Paesi sono autorizzati a sviluppare una stretta collaborazione diretta concernente le questioni relative all'attuazione dell'accordo. Per lo scambio comune di esperienze i rappresentanti degli organi veterinari centrali effettueranno consultazioni periodiche che avranno luogo alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica democratica tedesca.

Accordo-art. V

Articolo V. Le spese per la documentazione e l'invio di questa ai sensi degli articoli da I a III sono a carico dello Stato mittente. Le spese derivanti dall'attuazione dello scambio di esperienze e consultazioni ai sensi dell'art. I, n. 1), dell'art. III, nonche' dell'art. IV sono a carico della Parte contraente nel cui territorio ha luogo la consultazione. Le spese di soggiorno, ivi comprese le spese di viaggio di andata e ritorno, sono a carico dello Stato mittente

Accordo-art. VI

Articolo VI. Il presente accordo entrera' in vigore al momento in cui le parti contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore, e restera' valido per la durata di cinque anni. L'accordo sara' rinnovato automaticamente di cinque anni in cinque anni salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti con preavviso di tre mesi prima della sua scadenza. Modifiche o integrazioni del presente accordo verranno concordate dalle Parti contraenti per iscritto. FATTO a Berlino il 12 ottobre 1977 in due esemplari nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica democratica tedesca Erwin NEU Per il Governo della Repubblica italiana Norberto BEHMANN DELL'ELMO Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

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