DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. 930

Type DPR
Publication 1978-10-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 237, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia dell'arte, annessa alla facolta' di lettere e filosofia, e' abrogato e sostituito dal seguente: La scuola ha durata triennale ed ha lo scopo di promuovere la formazione degli specialisti della materia. A tale scopo raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti: Materie fondamentali: archeologia cristiana; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte medioevale; storia dell'arte moderna; storia dell'arte contemporanea; storia dell'architettura e dell'urbanistica; storia della critica d'arte. Materie integrative: archeologia e storia dell'arte greca e romana; estetica; numismatica; paleografia e diplomatica; storia dell'arte del Medio e Estremo Oriente; storia dell'arte fiamminga e olandese; storia dell'arte musulmana e copta; storia della grafica; storia della miniatura; storia delle arti applicate; storia delle tecniche artistiche e del restauro. Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere, in materie letterarie, in architettura: l'ammissione, oltre ai titoli di studio prescritti e al superamento della prova preliminare di traduzione a vista da almeno due lingue, previsto dall'art. 221 dello statuto dell'Universita', e' subordinata alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed eventualmente ad una prova di esame sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente sulle materie fondamentali. L'art. 238, relativo alla suddetta scuola, e' modificato nel modo seguente: Alla prima riga e' soppressa la parola "scientifico". Il terzo comma e' integrato con le seguenti parole: "fermo restando che sara' preparata nell'ambito di diversa materia". L'art. 239 e' soppresso.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1979

Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 298

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.