DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. 949
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 267 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale presso la facolta' di ingegneria. Scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale Art. 268. - Presso la facolta' di ingegneria di Bari viene istituita una scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale con il fine di formare sia una piu' specializzata e approfondita preparazione integrativa di quella universitaria, sia una piu' vasta e diffusa conoscenza nonche' di promuovere studi e ricerche inerenti all'insediamento umano e all'ordinato assetto del territorio. Art. 269. - I docenti di ciascun corso saranno scelti tra i professori di ruolo o incaricati, nonche' tra esperti cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialita' e verranno nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola sentito il consiglio della facolta' e su parere conforme dei consigli di facolta' per le rispettive competenze indicate al successivo art. 271. La durata dell'incarico di insegnamento avra' di regola validita' biennale oppure inferiore in relazione a particolari esigenze scientifiche. Il consiglio della scuola sara' costituito dai docenti della scuola, da un rappresentante del mondo del lavoro, da un rappresentante dell'imprenditoria e da un rappresentante della cultura proposti dalla regione Puglia e nominati con decreto rettorale. Il rettore nominera' il direttore della scuola su proposta del consiglio della stessa che lo scegliera' tra i suoi docenti. La nomina valida per un triennio non sara' rinnovabile. Art. 270. - L'iscrizione ai corsi e' riservata a laureati italiani in ingegneria civile o in architettura e stranieri in titoli equivalenti nonche' ai laureati funzionari dipendenti di amministrazioni pubbliche o cultori, italiani e stranieri, operanti in settori disciplinari afferenti allo studio e all'organizzazione della citta' e del territorio. Art. 271. - La scuola attuera' corsi della durata complessiva di due anni secondo proprio calendario. Ogni corso comprendera' gli insegnamenti di cui al seguente elenco nei due anni di frequenza: storia della citta' e del territorio (annuale) I; economia urbana e territoriale (2 semestri) I e II; progettazione urbanistica e disegno urbano (biennale) I e II; comunicazioni e trasporti (2 semestri) I e II; pianificazione territoriale (annuale) II; risanamento e recupero urbano (annuale) II; impianti tecnici ed igiene territoriale (semestrale) II; geotecnica e idrogeologia (annuale) I; modelli matematici per la pianificazione del territorio (semestrale) I; diritto urbanistico (2 semestri) I e II; statistica ed econometria (2 semestri) I e II; economia politica e programmazione (annuale) II; geografia urbana e territoriale (semestrale) I; ecologia e difesa dell'ambiente (annuale) I; sociologia urbana e rurale (2 semestri) I e II; valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale (semestrale) II. Ai fini di quanto disposto all'art. 2 i pareri di competenza sono demandati ai sottonotati consigli di facolta' dell'Universita' di Bari: facolta' di ingegneria: insegnamenti 1 - 10; facolta' di economia e commercio: insegnamenti 11 -14; facolta' di lettere e filosofia: insegnamenti 15 - 16. Art. 272. - Ogni insegnamento, sia annuale sia semestrale, comportera' un esame finale, ovvero un colloquio annuale ed un esame finale, se biennale. Alla fine del corso gli insegnanti dovranno attestare, secondo le modalita' stabilite dal consiglio della scuola, la frequenza degli iscritti ai corsi. Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova finale costituita dalla presentazione e discussione di un lavoro individuale ed originale a carattere progettuale, critico, teorico in relazione al titolo da conseguire. Art. 273. - Ai partecipanti ai corsi, i quali abbiano regolarmente frequentato gli insegnamenti e superato i relativi esami, verranno rilasciati i seguenti titoli: a) diploma di qualificazione di ingegnere o architetto urbanista ai partecipanti i quali, essendo forniti della corrispondente laurea, ovvero del titolo straniero equivalente, abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami e la prova finale; b) attestato di esperto in urbanistica, corredato dal curriculum scolastico completo e dallo elenco degli esami superati, ai partecipanti i quali abbiano sostenuto con esito favorevole un numero di esami non inferiore ai 2/3 delle materie istituite presso la scuola, nonche' la prova finale. Art. 274. - Le commissioni per gli esami di profitto e per i colloqui saranno nominate dal direttore della scuola e saranno costituite da tre membri scelti tra i docenti della scuola; peraltro un membro di ciascuna commissione potra' essere scelto al di fuori dei docenti della scuola. La prova finale verra' sostenuta davanti ad una commissione di sette membri, nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola, e composta, in maggioranza, da insegnanti della scuola stessa. Art. 275. - Il numero massimo degli iscritti, le norme di ammissione e di frequenza, il programma ed il contenuto dei corsi e delle ricerche da svolgere saranno stabiliti annualmente dal consiglio. L'ammissione dei partecipanti ai corsi avverra' mediante pubblico concorso bandito annualmente dalla scuola entro il 31 luglio. La valutazione sara' fatta in base a titoli relativi all'attivita' svolta dai candidati presso gli istituti universitari (tesi di laurea; studi; ricerche; progetti; programmi e pubblicazioni relativi ad argomenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonche' all'assetto della societa' e dell'ambiente) ovvero nell'espletamento di funzioni tecnico-amministrative pubbliche. Art. 276. - Le modalita' di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari; eventuali contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Bari, su proposta del consiglio della scuola. I partecipanti potranno usufruire di eventuali borse di studio, di premi conferiti dal consiglio della scuola dietro proposta del direttore, in misura e numero relativi alle possibilita' finanziarie della scuola. Art. 277. - Sono utilizzabili le attrezzature didattiche scientifiche gia' a disposizione dell'istituto di architettura e urbanistica della facolta' di ingegneria e negli altri: istituti interessati nella stessa facolta'. Le attrezzature didattiche e scientifiche utilizzabili per i corsi di statistica ed econometria, economia politica e programmazione, geografia urbana e territoriale, ecologia e difesa dell'ambiente saranno messi a disposizione dalla facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bari, e quelle per il corso di sociologia urbana e rurale e valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale dalla facolta' di lettere e filosofia della stessa Universita'. I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facolta' e del Consiglio nazionale delle ricerche nonche' delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e societa' pubbliche e private interessati ai problemi della pianificazione.
PERTINI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 5
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