DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 954
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224, riguardanti la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 214. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Art. 215. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 216. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 217. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 218. - Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 219. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 220. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) igiene del lavoro (I corso); 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometria; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 2) igiene del lavoro (II corso); 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso); 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiobiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso); 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. Art. 221. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 222. - Alla fine del corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
PERTINI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 10
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