DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 962

Type DPR
Publication 1978-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

La scuola di specializzazione in farmacologia applicata all'industria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in farmacologia.

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia I.

Allo stesso elenco e' aggiunta la seconda scuola di specializzazione in ortopedia.

Gli articoli 203, 204, 205, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 203. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la Cattedra di chirurgia toracica dell'Universita' di Milano e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di cinque anni, non e' suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Il numero massimo degli allievi e' di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 204. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);

4) anestesia in chirurgia toracica.

2° Anno:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II). 3° Anno:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);

2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

4) elementi di terapia medica delle cardio-angio patie;

5) elementi di fisioterapia respiratoria;

6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° Anno:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° Anno:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);

3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 205. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni e' obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento e' condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

L'art. 209, relativo alla scuola di specializzazione in farmacologia applicata all'industria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in farmacologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 209. - E' creata a datare dall'anno accademico successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ne approva lo statuto, una scuola di specializzazione in farmacologia.

La scuola rilascia i seguenti diplomi:

a)

specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

b)

specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;

c)

specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio e' diverso nei tre indirizzi previsti: di "farmacologia di base", di "farmacologia clinica", di "tossicologia".

Il numero massimo degli iscritti e' fissato a dodici per ciascun anno di corso: da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola e' necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed aver superato l'esame di Stato di medicina. L'ammissione alla scuola e' fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

La facolta', considerato il numero degli iscritti e le possibilita' didattiche, puo' attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

chimica organica;

statistica medica;

farmacologia generale;

biologia e farmacologia cellulare;

immunologia;

biologia molecolare dei procarioti e dei virus;

saggi e dosaggi farmacologici;

inglese scientifico.

2° Anno:

basi di farmacocinetica;

farmacologia speciale;

chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;

principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;

tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;

inglese scientifico;

statistica e programmazione.

3° Anno:

a)

indirizzo "farmacologia di base":

farmacologia speciale;

farmacologia molecolare;

chemioterapia sperimentale;

immunofarmacologia;

tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro";

biochimica, fisiologia e farmacologia comparata;

b)

indirizzo "farmacologia clinica":

organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;

farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;

farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;

biodisponibilita' dei farmaci;

farmacocinetica e biochimica clinica;

c)

indirizzo "tossicologia":

tossicologia sperimentale;

cancerogenesi e teratogenesi;

tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;

chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;

anatomia ed istopatologia degli stati tossici;

epidemiologia;

terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° Anno:

a)

indirizzo "farmacologia di base":

farmacologia speciale;

modelli sperimentali di malattie umane;

metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali di laboratorio;

principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;

legislazione in campo di farmaci;

b)

indirizzo "farmacologia clinica":

farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;

farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria;

chemioterapia clinica;

deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica;

c)

indirizzo "tossicologia":

tossicologia sistematica;

terapia e prevenzione degli stati tossici II;

tossicologia nutrizionale;

tossicologia da abuso di farmaci;

organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;

legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni sara' accompagnato da esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'.

Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso l'internato.

La frequenza ai corsi e all'internato sono obbligatori.

L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede un internato di almeno un anno in una clinica specializzata.

Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovra' superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione, che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attivita' didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Per quanto non regolato dal comma di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita' degli studi di Milano (articoli 148 e seguenti).

Norme transitorie Data la soppressione della scuola in farmacologia applicata all'industria si prevede che, solo per il primo anno di applicazione del presente statuto gli studenti gia' iscritti al primo anno alla scuola di specialita' in farmacologia applicata all'industria che abbiano i titoli richiesti possono essere ammessi all'esame per l'ammissione al 2° anno della scuola in farmacologia.

L'art. 243, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia I, e' soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ortopedia I

Art. 243. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Universita' di Milano, seconda cattedra e conferisce il diploma di specialista in ortopedia.

La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi e' di quaranta per anno di corso e complessivamente di duecento iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;

pronto soccorso generale;

fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato locomotore;

semeiotica ortopedica;

nozioni di chirurgia generale;

bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° Anno:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);

reparti di pronto soccorso traumatologico;

reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I;

clinica ortopedica I;

traumatologia dell'apparato locomotore I;

radiologia I;

nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II;

clinica ortopedica II;

traumatologia dell'apparato locomotore II;

radiologia II;

tecnica operatoria I;

apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;

elementi di reumatologia.

4° Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;

clinica ortopedica III;

traumatologia dell'apparato locomotore III;

tecnica operatoria II;

fisiokinesiterapia I;

neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

nozioni di medicina legale.

5° Anno:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;

clinica ortopedica IV;

traumatologia dell'apparato locomotore IV;

tecnica operatoria III;

fisioterapia II.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in ortopedia.

Scuola di specializzazione in ortopedia II

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