DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 166, 167, 168, 169, 170 e 171, riguardanti la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 166. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Universita' di Trieste e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 167. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 168. - Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 169. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
anatomia patologica dell'apparato vascolare;
semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
vasculopatie di interesse medico e specialistico.
2° Anno:
patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.
3° Anno:
nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
terapia chirurgica delle malattie vascolari;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.
4° Anno:
informatica medica;
rianimazione e terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica I;
epidemiologia delle malattie vascolari;
elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.
5° Anno:
elementi di bioingegneria applicati al circolo;
principi e tecnica di circolazione extracorporea;
terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica II;
tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.
Art. 170. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 171. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi gli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1979 Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 361
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 166, 167, 168, 169, 170 e 171, riguardanti la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 166. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Universita' di Trieste e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 167. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 168. - Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 169. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; anatomia patologica dell'apparato vascolare; semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; semeiologia radiologica delle malattie vascolari; vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; terapia chirurgica delle malattie vascolari; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: informatica medica; rianimazione e terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica I; epidemiologia delle malattie vascolari; elementi di legislazione sanitaria comunitaria; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: elementi di bioingegneria applicati al circolo; principi e tecnica di circolazione extracorporea; terapia intensiva; patologia e clinica vascolare pediatrica II; tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. Art. 170. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 171. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi gli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.
PERTINI PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1979
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 361
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.