DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1978, n. 988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita';
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere e interventi dello Stato e degli enti pubblici le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla determinazione delle indennita' di esproprio;
Sulla
proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, gia' costruiti dalla Marina militare nell'isola di Pantelleria sono dichiarati di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essendo l'opera militare gia' ultimata, non e' necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.
PERTINI RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1979
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 221
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