DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 992

Type DPR
Publication 1978-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle istituzioni delle scuole di specializzazione in ematologia generale, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, oftalmologia: Scuola di specializzazione in ((ematologia generale (clinica e laboratorio))) Art. 29. - E' istituita la scuola di specializzazione in ematologia generale. Possono essere iscritti solo laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale e' di tre anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 30. - La scuola e' annessa all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica. Art. 31. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami. Art. 32. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante i tre anni del corso e si svolgera' presso l'istituto di patologia speciale medica e presso gli altri servizi e reparti di degenza affiliati alla scuola, sotto forma di impegno a tempo pieno. Art. 33. - Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto e' duplice e si espleta nei mesi di giugno e ottobre. Gli esami si sostengono per gruppi di materie, secondo quanto stabilito dal manifesto della scuola. Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta, con contributo personale. I candidati, non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non verra' loro riconosciuta l'idoneita', saranno esclusi da ulteriori prove. Art. 34. - Il piano di studio comprende i seguenti insegnamenti: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale); genetica ematologica (annuale); fisiopatologia ematologica (biennale); fisiopatologia della coagulazione e della emostasi (annuale); biochimica ematologica (annuale); fisiopatologia del plasma (annuale); immunoematologia (annuale); tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia (triennale); nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia (annuale); radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale); patologia speciale ematologica (biennale); clinica delle emopatie (biennale); anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale); terapia sistematica ematologica (annuale); terapia trasfusionale (annuale). Art. 35. - La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso e' la seguente: 1° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I; genetica ematologica; fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; fisiopatologia ematologica I; biochimica ematologica; fisiopatologia del plasma; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II; fisiopatologia ematologica II; immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II; patologia speciale ematologica I; clinica delle emopatie I; anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III; nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; patologia speciale ematologica II; clinica delle emopatie II; terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Art. 36. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 37. - Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche. Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 38. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 39. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine. Art. 40. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 41. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 42. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso, e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 43. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 44. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica; coprologia e parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica (biennale); fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale); scienza dell'alimentazione e dietetica; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale); clinica medica generale (triennale); radiologia e medicina nucleare (biennale). 3° Anno: anatomia ed istologia patologica; fisiopatologia e semeiotica digestiva; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas; clinica medica generale; radiologia e medicina nucleare; endoscopia digestiva (biennale). 4° Anno: elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas; endoscopia digestiva; gastroenterologia pediatrica; clinica medica generale; terapia intensiva. Art. 45. - E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola od in reparti espedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola puo' aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalita' del corso. Per le materie biennali e triennali sara' dato l'esame alla fine del biennio o triennio. Art. 46. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 47. - Alla fine di Ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali invece sara' dato l'esame alla fine del biennio o triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in oftalmologia Art. 48. - Alla scuola di specializzazione possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 49. - Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 50. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in oftalmologia e' di quattro anni. Art. 51. - La scuola ha sede presso la clinica oculistica dell'Universita'. L'ammissione alla scuola avviene per esami e titoli. Art. 52. - Le materie di insegnamento sono suddivise come segue: 1° Anno: anatomia ed istologia dell'apparato oculare; nozioni di embriologia e genetica oculare; fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: semiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); farmacologia oculare. Terapia fisica; anatomia patologica oculare; patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; tecnica operatoria I. 4° Anno: neuroftalmologia; malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; tecnica operatoria II; tesi di specializzazione. Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi. Art. 53. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari stabiliti dal direttore della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Art. 54. - L'internato e' obbligatorio durante i quattro anni del corso e si svolgera' presso la clinica oculistica e gli altri reparti di degenza affiliati alla scuola. Art. 55. - Dall'obbligo di tale internato possono essere esonerati, a giudizio insindacabile del direttore della scuola, quegli allievi che prestino servizio, in qualita' di aiuti o assistenti, presso cliniche oculistiche delle universita' o reparti oculistici di ospedali regionali. Art. 56. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi per essere ammessi al successivo anno di corso, dovranno superare un esame di profitto sulle materie di insegnamento. Sono ammessi agli esami di diploma gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto annuali. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento in precedenza approvato dal direttore della scuola ed in una prova pratica sul malato. Le sessioni di esame sono due: estiva ed autunnale. L'ordinamento della scuola di specializzazione in oncologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' stabilito in trentasei. L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' fissato in cinquantasette. L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' fissato in trentasei. L'ordinamento della scuola di specializzazione in neurologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' fissato in diciassette. L'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 779, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti e' fissato in trentasette.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1979

Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 143

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