DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 997

Type DPR
Publication 1978-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2848, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana

Art. 416. - Presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica e' istituita la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, la quale ha lo scopo di conferire una qualificata preparazione nel campo della patologia della riproduzione e dei problemi ad essa collegati, oltre a curare lo studio degli aspetti sociologici, demografici e di pianificazione familiare inerenti alla disciplina.

Direttore della scuola e' il professore di ruolo i fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 417. - La durata del corso e' di tre anni.

Non saranno concesse abbreviazioni di corso.

Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di undici complessivamente per l'intero corso degli studi.

L'ammissione alla scuola avverra' per titoli ed esami;

l'esame consistera' in una prova scritta e in una orale su temi di medicina generale e di anatomia patologica.

Sono da considerare titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione:

a)

il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b)

il voto riportato nelle materie ostetriche e ginecologiche;

c)

l'aver compilato la tesi di laurea in clinica ostetrica;

d)

l'aver avuto la qualifica di studente interno;

e)

la documentazione di servizi prestati in divisioni ostetriche e ginecologiche di ospedali regionali, anche come tirocinante;

f)

eventuali pubblicazioni inerenti alle materie di insegnamento.

Per quanto non contemplato, valgono le norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia previste dal presente statuto.

Art. 418. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

biologia generale della riproduzione;

embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano;

fisiologia della riproduzione umana;

genetica umana;

immunologia normale e patologia della riproduzione umana;

psicodinamica della riproduzione umana I;

lingua inglese I.

2° Anno:

fisiopatologia della riproduzione umana;

anatomia e istologia patologica dell'apparato riproduttivo;

endocrinologia della riproduzione umana;

andrologia;

teratologia;

patologia e clinica della gravidanza;

urologia e patologia della riproduzione umana;

psicodinamica della riproduzione umana II;

sessuologia medica I;

lingua inglese II.

3° Anno:

nosografia della riproduzione umana;

diagnostica della patologia della riproduzione umana;

terapia medica della patologia della riproduzione umana;

terapia chirurgica della patologia, della riproduzione umana;

sessuologia medica II;

patologia psicosomatica in ostetricia e ginecologia;

sociologia della riproduzione umana;

antropologia ed etnologia della riproduzione umana;

demografia;

lingua inglese III.

Art. 419. - Sono previste per gli allievi attivita' interne ed esterne con obbligo di periodi di tirocinio presso strutture periferiche, nelle quali verranno affrontati, sotto vari aspetti, problemi di fisiopatologia della riproduzione.

Oltre ai corsi di lezioni, sono istituzionalmente previsti seminari e gruppi di studio anche con docenti esterni o realizzati mediante incontri organizzati al di fuori dell'ambiente universitario, nelle comunita' di lavoro, nei quartieri od in ogni ambiente periferico dove possono essere vivi i problemi connessi con gli argomenti affrontati nell'ambito della scuola.

Art. 420. - La dissertazione per l'esame di diploma dovra' comprendere anche la documentazione delle esperienze maturate negli anni di corso, attraverso il confronto con gli ambienti esterni frequentati.

Agli allievi che supereranno l'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1979 Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 16

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2848, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana. Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana. Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana Art. 416. - Presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica e' istituita la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, la quale ha lo scopo di conferire una qualificata preparazione nel campo della patologia della riproduzione e dei problemi ad essa collegati, oltre a curare lo studio degli aspetti sociologici, demografici e di pianificazione familiare inerenti alla disciplina. Direttore della scuola e' il professore di ruolo i fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 417. - La durata del corso e' di tre anni. Non saranno concesse abbreviazioni di corso. Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di undici complessivamente per l'intero corso degli studi. L'ammissione alla scuola avverra' per titoli ed esami; l'esame consistera' in una prova scritta e in una orale su temi di medicina generale e di anatomia patologica. Sono da considerare titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione: a) il voto di laurea in medicina e chirurgia; b) il voto riportato nelle materie ostetriche e ginecologiche; c) l'aver compilato la tesi di laurea in clinica ostetrica; d) l'aver avuto la qualifica di studente interno; e) la documentazione di servizi prestati in divisioni ostetriche e ginecologiche di ospedali regionali, anche come tirocinante; f) eventuali pubblicazioni inerenti alle materie di insegnamento. Per quanto non contemplato, valgono le norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia previste dal presente statuto. Art. 418. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: biologia generale della riproduzione; embriologia ed anatomia dell'apparato riproduttivo umano; fisiologia della riproduzione umana; genetica umana; immunologia normale e patologia della riproduzione umana; psicodinamica della riproduzione umana I; lingua inglese I. 2° Anno: fisiopatologia della riproduzione umana; anatomia e istologia patologica dell'apparato riproduttivo; endocrinologia della riproduzione umana; andrologia; teratologia; patologia e clinica della gravidanza; urologia e patologia della riproduzione umana; psicodinamica della riproduzione umana II; sessuologia medica I; lingua inglese II. 3° Anno: nosografia della riproduzione umana; diagnostica della patologia della riproduzione umana; terapia medica della patologia della riproduzione umana; terapia chirurgica della patologia, della riproduzione umana; sessuologia medica II; patologia psicosomatica in ostetricia e ginecologia; sociologia della riproduzione umana; antropologia ed etnologia della riproduzione umana; demografia; lingua inglese III. Art. 419. - Sono previste per gli allievi attivita' interne ed esterne con obbligo di periodi di tirocinio presso strutture periferiche, nelle quali verranno affrontati, sotto vari aspetti, problemi di fisiopatologia della riproduzione. Oltre ai corsi di lezioni, sono istituzionalmente previsti seminari e gruppi di studio anche con docenti esterni o realizzati mediante incontri organizzati al di fuori dell'ambiente universitario, nelle comunita' di lavoro, nei quartieri od in ogni ambiente periferico dove possono essere vivi i problemi connessi con gli argomenti affrontati nell'ambito della scuola. Art. 420. - La dissertazione per l'esame di diploma dovra' comprendere anche la documentazione delle esperienze maturate negli anni di corso, attraverso il confronto con gli ambienti esterni frequentati. Agli allievi che supereranno l'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1979

Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 16

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