DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1003

Type DPR
Publication 1978-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo stauto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzionne superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio-decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esporti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;

la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;

la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria.

Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in malattie infettive.

Gli articoli 170, 171 e 172, concernenti la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 170. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studio e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 171. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

anestesiologia (I);

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;

esercitazioni pratiche.

2° Anno:

anestesiologia (II);

terapia antalgica;

rianimazione (I);

esercitazioni pratiche.

3° Anno:

rianimazione (II);

tecniche speciali di anestesia;

tecniche speciali di rianimazione;

indagini diagnostiche attinenti alla specialita';

esercitazioni pratiche.

Art. 172. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 176, 177 e 178, concernenti la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 176. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di malattie cardiovascolare e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso, e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 177. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);

3) biochimica e biofisica;

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° Anno:

1) anatomia patologica (I);

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);

3) patologia e clinica cardiovascolare (I);

4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);

5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);

6) radiologia (I);

7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° Anno:

1) anatomia patologica (II);

2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);

4) radiologia (II);

5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° Anno:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);

2) patologia e clinica cardiovascolare (III);

3) terapia medica e farmacologia clinica (II);

4) terapia chirurgica;

5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 178. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Gli articoli 186 e 187, concernenti la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 186. - La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di 4 (quattro) anni e non e' suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi e' di sessantotto complessivamente e di diciassette per ogni anno di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 187. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a)

elementi di genetica medica;

b)

elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia della pelvi;

c)

elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d)

fisiologia ostetrica;

e)

endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f)

semeiotica e diagnostica ostetrica;

g)

patologia ostetrica e ginecologica (I);

h)

lingua straniera (inglese) (I).

2° Anno:

a)

semeiotica e diagnostica ginecologica;

b)

operazioni ostetriche (I);

c)

anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;

d)

citologia ginecologica;

e)

patologia ostetrica e ginecologica (II);

f)

diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g)

lingua straniera (inglese) (II).

3° Anno:

a)

puericultura prenatale;

b)

immunologia ostetrica e ginecologia;

c)

analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d)

operazioni ostetriche (II);

e)

operazioni ginecologiche (I);

f)

ostetricia e ginecologia forense;

g)

terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h)

clinica ostetrica e ginecologica (I);

i)

psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l)

lingua straniera (inglese) (III).

4° Anno:

a)

neonatologia;

b)

urologia ginecologica;

c)

radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d)

chirurgia addominale;

e)

operazioni ginecologiche (II);

f)

clinica ostetrica e ginecologica (II);

g)

lingua straniera (inglese) (IV).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 188, 189 e 190, concernenti la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 188. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso gli istituti universitari di pediatria e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi e' di trentotto per anno di corso e complessivamente di centocinquantadue per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 189. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

genetica;

auxologia;

alimentazione;

epidemiologia;

malattie infettive;

clinica pediatrica (I).

2° Anno:

radiologia;

legislazione del minore;

organizzazione sanitaria;

psicologia pediatrica;

oculistica ed ortottica;

otorino e foniatria;

odonto;

neonatologia (I);

chirurgia pediatrica (I);

pediatria preventiva e sociale (I);

clinica pediatrica (II).

3° Anno:

neurologia;

psichiatria infantile;

nefrologia e urologia;

ginecologia pediatrica;

neonatologia (II);

chirurgia pediatrica (II);

pediatria preventiva e sociale (II);

cardiologia (I);

endocrinologia (I);

ematologia (I);

immunologia (I);

gastroenterologia (I);

clinica pediatrica (III).

4° Anno:

oncologia;

pneumologia;

ortopedia e traumatologia;

dermatologia;

cardiologia (II);

endocrinologia (II);

ematologia (II);

immunologia (II);

gastroenterologia (II);

clinica pediatrica (IV).

Art. 190. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 245 e 246, concernenti la scuola di specializzazione in endocrinologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 245. - La scuola ha la durata non abbreviabile di tre anni. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.

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