DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 1018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Ritenuto che appare necessario fissare il costo base di produzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, in relazione sia alla data di ultimazione e sia alla ubicazione sul territorio nazionale;
che per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato distintamente per gli anni 1976 e 1977;
che, per quanto riguarda l'ubicazione, appare opportuno determinare il costo base, in analogia a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 392 per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, in misura differenziata per le regioni del centro-nord e per quelle del sud;
che, ai fini della determinazione del predetto costo base per le costruzioni ultimate negli anni 1976 e 1977, non si deve tener conto del contributo di concessione di cui al succitato art. 22, secondo comma, lettera b), in quanto trattasi di costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Il costo base di produzione a metro quadrato e' determinato per le seguenti regioni centro-settentrionali: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio in L. 285.000 e in L. 325.000 per gli immobili ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.
Art. 2
Il costo base di produzione a metro quadrato e' determinato per le seguenti regioni meridionali: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in L. 260.000 e in L. 300.000 per gli immobili ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.
Art. 3
Gli elementi costitutivi del costo base di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22; b) 12% per il costo dell'area di cui, alla lettera c) dell'art. 22; c) 7% per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22.
PERTINI ANDREOTTI - STAMMATI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 21
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