DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1978, n. 1023

Type DPR
Publication 1978-11-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Visto il parere del 25 marzo 1976 della commissione di cui all'art. 6 della legge n. 908 del 1 dicembre 1949; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, allo scambio di note tra il Governo italiano e il Governo francese, effettuato a Roma il 26 marzo e il 21 giugno 1977 ai fini di regolare le questioni ancora pendenti in materia di restituzione dei beni, appartenenti a cittadini francesi gia' sottoposti a sequestro bellico.

PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1979

Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 25

Nota verbale

N. 167/11 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI NOTA VERBALE Il Ministero degli affari esteri presenta i suoi complimenti all'ambasciata di Francia e, in relazione alla nota verbale del 15 settembre 1976, n. 573, concernente la definizione delle questioni ancora pendenti in merito alla restituzione dei beni gia' sottoposti a sequestro, ha l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano sui seguenti principi: 1) Per i beni i cui proprietari francesi o i loro aventi diritto non si siano potuti rintracciare (eredi Ardizzone ed eredi Denojelle e Petit Le Brun) si procedera' alla loro alienazione e il ricavato dalla vendita sara' versato alla Cassa depositi e prestiti in un conto aperto a nome del proprietario o dei suoi aventi diritto. Trascorsi cinque anni dal deposito della somma senza che venga presentata alcuna richiesta, la somma medesima potra' essere acquisita dallo Stato italiano. 2) La procedura di cui al precedente n. 1 sara' seguita anche per i casi Martini-De Gubernatis ed eredi Ghignone, se i medesimi, che verranno nuovamente invitati a produrre la necessaria documentazione, non provvederanno a detto adempimento entro tre mesi dall'invito. 3) Il terreno adibito a pascolo che il comune di Cervieres possedeva nel 1940 nel territorio di Cesana (in localita' denominata Bousson) sara' restituito al sindaco di Cervieres a mezzo delle competenti autorita' di Cesana. I beni appartenenti a titolo privato ad alcuni abitanti di Cervieres nel territorio di Cesana (localita' denominata Bousson) formeranno oggetto di atti di notorieta', di comune accordo tra le amministrazioni italiane e francesi, in modo da permettere agli aventi diritto di recuperare la piena proprieta' dei loro beni. Ove da parte francese si concordi sul contenuto della presente nota, questa e la relativa risposta costituiranno la base di un accordo che avra' esecuzione dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica italiano di approvazione dello scambio di note. Il Ministero degli affari esteri coglie l'occasione per rinnovare all'ambasciata di Francia gli atti della sua alta considerazione. Roma, addi' 26 marzo 1977 All'ambasciata di Francia - ROMA

Note verbale

N. 339 Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

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