DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 1031
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e il relativo regolamento;
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;
Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e dello spettacolo.
PERTINI ANDREOTTI - PASTORINO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 27
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 1
REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO ((Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo - sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato e l'importo per ciascuna categoria di spesa non superi, nel corso dell'esercizio finanziario, il limite di L. 75.000.000 - sono i seguenti: a) lavori di manutenzione e di riparazione ordinari, nonche' di piccoli adattamenti dei locali, in uso all'amministrazione e dei relativi impianti; b) lavori di riparazione e di manutenzione nonche' custodia di autoveicoli e motocicli, pagamento della tassa di circolazione, acquisto di carburanti, lubrificanti e di attrezzi per il buon uso degli autoveicoli; pagamento del premio di assicurazione RC., degli automezzi, da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice; c) lavori di riparazione e manutenzione del macchinario speciale occorrente per i servizi del Ministero; acquisto di materiale scientifico e tecnico (macchine fotocopiatrici, telescriventi, macchine ciclostyle, macchine offset, pezzi di ricambio del macchinario di proiezione cinematografica come: lampade al xenon, rocchetti dentati, rollini folli, pattini fissi, pattini mobili, lampade di proiezione per le moviole, lampade eccitatrici per proiettori e moviola lampade di proiezione 16 m/m, valvole per gli amplificatori dei proiettori 16/35 e moviole specchi e controspecchi proiettori 35 m/m e specchi moviola, etc.), quando sia oggettivamente antieconomico o impossibile il ricorso alle normali forme di acquisto; lavori di riparazione, di manutenzione, di installazione e di collegamento del suddetto materiale speciale e per l'assicurazione di impianti tecnici; d) lavori di riproduzione fotografiche e fotostatiche di disegni, pubblicazioni, bollettini, circolari, nonche' di documenti di ufficio; e) lavori per la redazione e traduzione di articoli, notiziari di bollettini, di programmi, di conferenze, e, in casi eccezionali, lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura da affidare unicamente a ditte commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; compilazione di opuscoli, disegni e grafici; f) acquisto di libri, riviste, opuscoli, pubblicazioni varie; lavori di rilegatura; acquisto di giornali; abbonamenti a giornali, riviste, agenzie di informazioni; g) servizi postali telegrafici ed altri inerenti a quelli speciali di corrispondenza; h) servizi di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537, acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, diplomi, fiori, oggetti per premi e per doni, colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti, riunioni di commissioni, servizi di illuminazione e simili in occasione di solennita' varie; i) servizi di dogana, di trasporto, di spedizione e noli di vettura a trazione meccanica, di imballaggio, di facchinaggio e di magazzinaggio; l) servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero; m) per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materie che rientrano nella competenza dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' esclusa ogni possibilita' da parte dell'amministrazione di ricorrere ad approvvigionamenti da diversa fonte. L'esecuzione in economia di cui al comma precedente e' disposta dai dirigenti, secondo le attribuzioni e nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e dai funzionari delegati, ancorche' non dirigenti, nel limite di importo di cui all'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.))
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 2
((Art. 2. - Per l'esecuzione di lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore a L. 5.000.000 debbono essere richiesti i preventivi con offerta almeno a tre ditte, salvo che la specialita' del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti. I lavori e le provviste di cui al precedente art. 1 devono essere soggetti a collaudo finale, prima che se ne disponga il pagamento. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati da dirigenti competenti. Qualora la spesa non superi L. 5.000.000 e' sufficiente la attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato ai sensi del comma precedente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.))
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 3
((Art. 3. - GLI ARTICOLI 1, 2 e 3 DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 SETTEMBRE 1978,N.1031, SONO ABROGATI E SOSTITUITI DAGLI ARTICOLI 1 E 2 COME MODIFICATI))
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 4
Art. 4. - Le fatture relative ai lavori, alle forniture e ai servizi espletati dovranno essere esibite in duplice esemplare, l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da restare negli atti della competente divisione del Ministero. Per disporre il pagamento, le fatture di cui sopra dovranno essere munite del visto del capo della competente divisione o delle altre persone indicate dall'ordinamento giuridico oltre che dalla dichiarazione di collaudo nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, dalla prescritta bolletta di carico o di inventario. Per le eventuali piccole spese non documentabili con fatture o ricevute, dovra' essere presentata apposita dichiarazione da parte dell'impiegato che ha eseguito le spese stesse, vistata da cassiere.
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 5
Art. 5. - Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti, ovvero, qualora le esigenze dei servizi o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore di un funzionario delegato e a mezzo del cassiere ai sensi dell'[art. 3 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-20;1796~art3). Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61), negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 826](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;826~art333), e succescessive modifiche.
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 6
Art. 6. - Nei limiti delle somme messe a disposizione con apertura di credito il cassiere del Ministero puo' effettuare, sia richiesta documentata del consegnatario, le spese in economia che non superino l'importo di L. 48.000.
Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 7
Art. 7. - Alle spese per i servizi in economia previsti nel presente regolamento si provvede con le somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, salva la preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato per le spese indicate dalla [legge 28 settembre 1942, n. 1140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-09-28;1140).
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