DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1047
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia.
Il secondo comma dell'art. 297, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Il numero massimo di allievi iscrivibili e' di trenta per ogni anno di corso.
Gli articoli 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 e 402, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 394. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna della facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 395. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in medicina nucleare.
Gli anni di studio necessari per conseguire detto diploma sono tre.
Art. 396. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina nucleare sono cosi' distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
teoria dei traccianti;
elementi di radiochimica;
applicazioni diagnostiche I;
tecniche di misure di radioattivita'.
3° Anno:
applicazioni diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 397. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro miglior svolgimento.
Art. 398. - Il numero massimo di allievi iscrivibili in corso e' di quindici complessivamente.
Art. 399. - La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.
L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto annuali dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola.
Art. 400. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia.
Scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 416. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facolta' di medicina e chirurgia.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 417. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo il superamento dell'esame finale, sara' rilasciato il diploma di specializzazione in patologia generale.
Art. 418. - Alla scuola stessa vengono inoltre ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo il superamento dell'esame finale, sara' rilasciato il diploma di specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 419. - Il numero complessivo degli iscritti non potra' essere superiore ad ottanta per i quattro anni di corso.
Art. 420. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(propedeutico)
1° Anno:
istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunopatologia e analisi immunologiche;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).
SECONDO BIENNIO
(conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale)
3° Anno:
diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale II (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
diagnostica oncologica;
diagnostica istopatologica;
diagnostica ultrastrutturale;
fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
SECONDO BIENNIO
(conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico)
3° Anno:
tecniche di batteriologia;
tecniche di virologia;
tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
statistica e biometria;
colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 421. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Art. 422. - Per conseguire il diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia
Art. 423. - La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia.
Art. 424. - La durata del corso e' di tre anni accademici.
Art. 425. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di trenta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 426. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
elementi di fisica ed elettronica biomedica;
informatica e statistica biomedica;
neurochimica;
neurofarmacologia.
2° Anno:
neurofisiopatologia I;
neurologia clinica;
psichiatria clinica;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
elettroencefalografia I.
3° Anno:
neurofisiopatologia II;
elettroencefalografia II;
elettromiografia;
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;
elettrodiagnostica ed elettroterapia.
Art. 427. - Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame deve essere sostenuto anno per anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1979 Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 36
Art. 1
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